Distacco e codatorialità nel contratto di rete: le regole
Le reti d'impresa consentono di condividere personale attraverso due strumenti distinti: il distacco e la codatorialità. Le regole cambiano a seconda dello strumento scelto, con effetti diretti sulla titolarità del rapporto, sul potere direttivo e sul regime di responsabilità retributiva e contributiva. Vediamo come funzionano e quali obblighi gravano sulle aziende aderenti.
Il quadro normativo
Il contratto di rete permette alle imprese di collaborare mantenendo la propria autonomia. Sul piano del lavoro, l'ordinamento offre due strumenti per la condivisione del personale: il distacco e la codatorialità.
La base normativa è duplice. L'art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che, quando il distacco avviene tra imprese aderenti a un contratto di rete, l'interesse del datore distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete stessa. Lo stesso comma prevede inoltre che, per i lavoratori impiegati in codatorialità, le assunzioni possano essere effettuate secondo regole stabilite dal contratto di rete. Il riferimento è completato dall'art. 5, comma 4-ter, del DL n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009, che disciplina il contratto di rete come istituto generale.
Distacco: cosa presume la legge
Nel distacco un lavoratore resta alle dipendenze del datore di lavoro originario (distaccante), ma viene messo temporaneamente a disposizione di un altro datore (distaccatario) per lo svolgimento di una determinata attività.
Di regola, il distacco è legittimo solo se soddisfa un interesse concreto e specifico del distaccante. Nelle reti d'impresa questo requisito è presunto per legge: l'appartenenza alla rete fa sorgere automaticamente l'interesse al distacco, senza necessità di dimostrarlo caso per caso. È una semplificazione rilevante, perché elimina uno dei principali profili di contestazione in sede ispettiva.
Resta fermo che il rapporto di lavoro fa capo a un solo datore: la titolarità non si frammenta e il potere direttivo, durante il distacco, è esercitato dal distaccatario nei limiti dell'attività per cui il lavoratore è stato messo a disposizione.
Codatorialità: la titolarità condivisa
La codatorialità funziona in modo strutturalmente diverso. Qui il lavoratore è imputato a più imprese della rete contemporaneamente, che assumono la veste di datori congiunti.
La differenza pratica rispetto al distacco riguarda tre profili.
Titolarità del rapporto: nel distacco il datore resta uno solo; nella codatorialità il rapporto fa capo simultaneamente a più imprese, secondo le regole fissate dal contratto di rete.
Potere direttivo: nel distacco è esercitato dal solo distaccatario; nella codatorialità è condiviso tra i codatori. Ciascuna impresa può impartire direttive al lavoratore, entro le modalità e i limiti che il contratto di rete deve definire in modo preventivo. L'assenza di regole chiare su chi comanda e in quali ambiti è la principale fonte di conflitti.
Responsabilità: qui il punto è centrale. In assenza di diversa previsione, le imprese codatrici rispondono in via solidale delle obbligazioni retributive e contributive verso il lavoratore. Ciò significa che quest'ultimo può rivolgersi indifferentemente a una qualsiasi delle imprese per l'intero. Il contratto di rete può però stabilire una ripartizione interna diversa tra i codatori: tale ripartizione regola i rapporti tra le imprese, ma non è opponibile al lavoratore, che conserva la garanzia della solidarietà salvo che il contratto disponga diversamente nei limiti consentiti.
Gli obblighi comunicativi
Secondo la prassi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'attivazione della codatorialità va comunicata attraverso i canali telematici dedicati (in continuità con il sistema delle comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNIRETE). L'individuazione puntuale del modello e dei termini è oggetto della prassi INL e va verificata all'atto dell'operazione, poiché suscettibile di aggiornamenti.
La comunicazione non è un adempimento formale: individua le imprese responsabili e rende opponibile l'assetto condiviso. Una comunicazione mancante o inesatta espone al rischio di riqualificazione del rapporto e a contestazioni sul piano contributivo.
Implicazioni pratiche
Per le imprese in rete la scelta tra distacco e codatorialità non è neutra. Il distacco è più semplice da gestire ma temporaneo e circoscritto. La codatorialità offre maggiore flessibilità organizzativa, ma comporta una condivisione del potere direttivo e un'esposizione solidale che richiedono regole contrattuali dettagliate.
Per il lavoratore, la codatorialità amplia le tutele: dispone di più soggetti obbligati verso cui far valere i propri diritti retributivi e contributivi.
Cosa fare in concreto
- Verificate la presenza di un contratto di rete valido e la sua idoneità a fondare distacco o codatorialità.
- Definite nel contratto di rete le regole di ingaggio della codatorialità: imprese coinvolte, modalità di esercizio del potere direttivo e criteri di ripartizione delle responsabilità.
- Effettuate le comunicazioni telematiche secondo la prassi INL vigente, controllando modello e termini al momento dell'operazione.
- Distinguete con chiarezza, per ciascun lavoratore, se opera in distacco o in codatorialità: i due regimi non si sovrappongono.
- È opportuno che l'intera documentazione sia verificata da un legale prima dell'avvio dei rapporti condivisi.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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