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Distanze tra edifici violate: quando scatta la demolizione totale

La violazione delle distanze legali tra edifici non è un dettaglio formale. Quando il vizio è sostanziale e tocca la collocazione stessa del fabbricato, la giurisprudenza amministrativa esclude la "sanatoria economica" prevista dall'art. 38 del Testo unico edilizia e conferma la demolizione. Vediamo perché e cosa significa per proprietari, confinanti e acquirenti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 ottobre 2026 ·4 min

Il principio di fondo

Le distanze minime tra costruzioni non servono a soddisfare un adempimento burocratico. Rispondono a esigenze concrete: igiene, aerazione, illuminazione, sicurezza antincendio e tutela del vicino confinante. Chi costruisce troppo vicino al fabbricato altrui incide su beni che la legge protegge a prescindere dal consenso delle parti.

Per questo la giurisprudenza amministrativa distingue con nettezza tra due categorie di irregolarità edilizie, con conseguenze molto diverse.

Inquadramento normativo

L'art. 38 del d.P.R. 380/2001 disciplina gli interventi eseguiti in base a un permesso di costruire poi annullato. In alcuni casi consente al Comune, quando la rimozione dei vizi delle procedure amministrative non è possibile, di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. È la cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso: si "paga" invece di abbattere.

Il punto decisivo è il perimetro di questa facoltà. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 17/2020, ha chiarito che la fiscalizzazione ha natura eccezionale e opera solo per i vizi formali o procedurali del titolo, cioè quelli che riguardano l'iter autorizzativo. Non copre i vizi sostanziali, quelli che attengono alla conformità dell'opera alle norme urbanistico-edilizie, tra cui rientra la violazione delle distanze.

La ragione è logica prima ancora che giuridica: un vizio sostanziale non si corregge sanando le carte, perché l'opera resta oggettivamente in contrasto con la disciplina. In questi casi la demolizione non è una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma l'esito dovuto.

Il versante penale

La costruzione in violazione delle distanze può intrecciarsi con le contravvenzioni edilizie dell'art. 44 del d.P.R. 380/2001, articolate in diverse fattispecie a seconda della gravità (dalla mera inosservanza delle norme regolamentari fino alla lottizzazione abusiva).

Qui va distinta la demolizione amministrativa da quella penale. In sede penale, l'ordine di demolizione può essere disposto dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, richiamato in materia di sanzioni penali: si tratta di una misura con funzione ripristinatoria, non di una pena in senso stretto. Questo spiega perché l'ordine di demolizione penale non segue la prescrizione della contravvenzione: anche quando il reato edilizio si estingue per decorso del tempo, l'ordine impartito con la sentenza può conservare efficacia.

Il risultato pratico è che proprietario e tecnico possono trovarsi esposti su due fronti paralleli — amministrativo e penale — che non si neutralizzano a vicenda.

Implicazioni pratiche

Le conseguenze cambiano a seconda della posizione.

Cosa fare in concreto

  1. Effettuate una due diligence tecnico-giuridica prima di acquistare o avviare un intervento: non fermatevi al titolo edilizio, verificate la conformità effettiva dell'opera.
  2. Richiedete l'accesso agli atti presso il Comune per ricostruire la storia autorizzativa del fabbricato ed eventuali annullamenti, ricorsi o ordinanze pendenti.
  3. Commissionate rilievi tecnici a un professionista abilitato per misurare le distanze reali rispetto ai fabbricati vicini e ai confini, confrontandole con la disciplina locale e con l'art. 873 c.c.
  4. Verificate l'eventuale pendenza di procedimenti penali o di ordini di demolizione, che possono sopravvivere all'estinzione del reato.
  5. Distinguete da subito la natura del vizio: formale o sostanziale. Da questa qualificazione dipende l'intera strategia difensiva o negoziale.

Una valutazione corretta nasce dall'analisi del singolo caso, degli atti amministrativi e dei titoli. Consigliamo di muoversi prima dell'operazione immobiliare, non dopo l'ordinanza di demolizione.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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