Condominio

Dividere un condominio in due edifici autonomi: regole e procedure

Un condominio composto da più corpi di fabbrica può essere diviso in due condomìni separati e autonomi. La legge lo consente a precise condizioni: serve una struttura effettivamente autonoma e una decisione formale, per via assembleare o giudiziale. Vediamo cosa dice l'art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile e cosa cambia in concreto per condòmini e amministratore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

Capita spesso, soprattutto nei complessi immobiliari cresciuti nel tempo, che sotto un'unica gestione condominiale convivano due o più edifici di fatto indipendenti: ingressi separati, scale distinte, impianti autonomi. In questi casi la legge consente lo scioglimento del condominio, cioè la sua divisione in due entità autonome, ciascuna con la propria assemblea, il proprio amministratore e il proprio bilancio.

Non si tratta di una scelta libera e discrezionale: la divisione è ammessa solo quando i corpi di fabbrica sono realmente separabili sul piano strutturale e funzionale.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'art. 61 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La norma prevede che, quando un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possano costituirsi in condominio separato.

Lo stesso articolo indica due strade. La prima è quella assembleare: lo scioglimento è deliberato dall'assemblea. La seconda è quella giudiziale: la divisione può essere disposta dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari della parte dell'edificio di cui si chiede la separazione.

Sul quorum assembleare l'art. 61 non richiama espressamente una specifica maggioranza. Secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza si applica, in via interpretativa, il quorum dell'art. 1136, comma 2, cod. civ., ossia il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (cioè 500 dei 1.000 millesimi complessivi). Trattandosi di un punto non testuale, è opportuno verificarlo nel caso concreto con l'assistenza tecnica.

Resta fermo un principio: i beni e gli impianti che restano oggettivamente indivisibili o comuni per destinazione (ad esempio un unico impianto di riscaldamento centralizzato non separabile, un cortile o un accesso in comune) permangono in comunione tra i due condomìni risultanti dalla divisione.

Implicazioni pratiche

La divisione non è un semplice atto formale: produce effetti concreti e duraturi su gestione e patrimonio.

Prima conseguenza: servono nuove tabelle millesimali, elaborate separatamente per ciascun nuovo condominio. Le tabelle originarie perdono efficacia per le parti divise e vanno ricostruite in base ai valori dei singoli edifici.

Seconda conseguenza: nascono due bilanci distinti. Ogni condominio avrà entrate, uscite, fondo cassa e rendiconto propri. Va gestita anche la ripartizione di eventuali residui attivi e del fondo di riserva esistente al momento dello scioglimento.

Terza conseguenza: occorre riallocare contratti e posizioni debitorie. Utenze, contratti di manutenzione, polizze, rapporti con fornitori e debiti pendenti devono essere assegnati o suddivisi tra le due nuove compagini. I debiti già sorti verso i terzi non si estinguono con la divisione: vanno regolati con criteri di riparto chiari, per evitare contenziosi successivi.

Quarta conseguenza: la gestione dei beni rimasti in comunione richiede accordi specifici sulle spese e sull'uso, dato che non ricadono più sotto un'unica amministrazione.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate l'autonomia strutturale: fate accertare da un tecnico che i corpi di fabbrica abbiano davvero le caratteristiche di edifici separati (accessi, impianti, statica).
  2. Predisponete la documentazione: relazione tecnica, bozza delle nuove tabelle millesimali e stato patrimoniale aggiornato del condominio da dividere.
  3. Convocate l'assemblea con all'ordine del giorno lo scioglimento, curando la corretta convocazione di tutti i condòmini e la verbalizzazione del quorum raggiunto.
  4. Se manca il consenso in assemblea, valutate la via giudiziale: ricordate che serve la domanda di almeno un terzo dei comproprietari della parte da separare.
  5. Regolate per iscritto beni comuni residui, contratti e debiti, così da definire responsabilità e criteri di riparto prima che sorgano controversie.

Un passaggio ordinato in ciascuna di queste fasi riduce sensibilmente il rischio di impugnazioni e di conflitti tra i nuovi condomìni.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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