Divisione ereditaria: il testatore può spartire i beni da solo?
Chi fa testamento può decidere in anticipo come spartire i beni tra gli eredi, evitando liti future. Ma la legge fissa limiti precisi, soprattutto a tutela dei legittimari. Capire la differenza tra le varie forme di divisione testamentaria è essenziale per redigere un testamento che regga al vaglio del giudice.
Il fatto
Un dubbio ricorrente in materia successoria è se il testatore possa dividere direttamente i suoi beni tra gli eredi, senza lasciarli in comunione. La risposta è affermativa, ma con distinzioni che incidono sulla validità stessa delle disposizioni.
Quando più persone ereditano insieme, i beni cadono in comunione ereditaria: ciascun coerede vanta una quota astratta sull'intero patrimonio, non su singoli beni. La divisione serve proprio a sciogliere questa contitolarità, assegnando beni determinati a ciascuno. Il testatore può anticipare questo passaggio già nel testamento.
Inquadramento normativo
Il Codice civile prevede due strumenti principali. L'art. 733 c.c. disciplina le *norme date dal testatore per la divisione*: il testatore stabilisce criteri e regole che i coeredi dovranno seguire quando procederanno a dividere. Qui la divisione vera e propria resta da compiere, ma vincolata alle indicazioni testamentarie.
L'art. 734 c.c. consente invece la *divisione fatta dal testatore*: è il testatore stesso a formare le porzioni e ad assegnarle. In questo caso la comunione ereditaria non sorge nemmeno, perché ciascun erede riceve beni già individuati.
Da qui la distinzione operativa tra assegno divisionale semplice e assegno divisionale qualificato. Con l'assegno semplice il testatore attribuisce un bene a un erede in conto della sua quota: se il valore non coincide, si procede a conguaglio. Con l'assegno qualificato, invece, il bene viene attribuito *in aggiunta* alla quota, come attribuzione ulteriore rispetto alla porzione spettante.
Il limite invalicabile è quello dei legittimari (coniuge, figli, in mancanza di figli gli ascendenti), ai quali la legge riserva una quota di eredità di cui non possono essere privati. L'art. 735 c.c. stabilisce che è nulla la divisione in cui il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. La Cassazione ha ribadito il principio: la pretermissione di un legittimario travolge la divisione testamentaria.
Resta poi valida la regola generale dell'art. 727 c.c., secondo cui le porzioni devono essere formate, per quanto possibile, comprendendo beni della stessa natura e qualità. È un criterio di equità che orienta anche la divisione predisposta dal testatore.
Implicazioni pratiche
Per chi redige testamento, la scelta tra i due strumenti non è indifferente. La divisione fatta direttamente dal testatore (art. 734) offre il vantaggio di evitare la comunione e le liti che spesso ne derivano: ogni erede sa fin da subito cosa riceve.
Per gli eredi, invece, cambia la posizione giuridica. Se il de cuius ha già diviso, non c'è nulla da spartire e ciascuno diventa titolare esclusivo del proprio bene all'apertura della successione. Se ha solo dettato criteri (art. 733), la divisione va comunque effettuata e può dare luogo a contrasti.
Attenzione al rischio più insidioso: una divisione testamentaria che leda le quote di riserva, o che dimentichi un legittimario, è esposta a impugnazione. Il legittimario pretermesso può agire in riduzione per ottenere quanto gli spetta, con effetti potenzialmente destabilizzanti sull'intero assetto voluto dal testatore.
Cosa fare in concreto
- Verificate chi sono i legittimari prima di redigere il testamento: nessuno di essi può essere escluso dalla divisione, pena la nullità.
- Distinguete con chiarezza se intendete attribuire un bene in conto quota (assegno semplice) o in aggiunta (assegno qualificato): la formulazione va esplicitata per iscritto.
- Valutate valori aggiornati dei beni assegnati, per evitare sperequazioni che generino conguagli o contestazioni.
- Prevedete una clausola sui conguagli quando le porzioni non risultano perfettamente equivalenti.
- Fate assistere la redazione da un professionista: la scelta tra art. 733 e art. 734 c.c. produce conseguenze molto diverse sulla stabilità del testamento.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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