Donazioni agli enti del Terzo settore e accertamento fiscale
Donare a una ONLUS non fa scattare di per sé un accertamento fiscale. Il rischio nasce quando l'importo della liberalità appare sproporzionato rispetto al reddito dichiarato: in quel caso il Fisco può ricostruire la capacità di spesa e chiedere spiegazioni. La tracciabilità del versamento e la coerenza con i redditi restano il vero presidio a tutela del donatore.
Il punto della questione
Una donazione a un ente del Terzo settore è un atto lecito e, spesso, fiscalmente incentivato. Non esiste alcuna norma che colleghi automaticamente la liberalità a un controllo dell'Agenzia delle Entrate.
Il problema è diverso e più sottile. Chi versa somme rilevanti manifesta una capacità di spesa. Se quella capacità non trova riscontro nel reddito dichiarato, il Fisco può interrogarsi sulla provenienza delle risorse. La donazione, in altre parole, non è la causa dell'accertamento: è un indizio tra i tanti che concorrono a definire il tenore di vita del contribuente.
Inquadramento normativo
Lo strumento di riferimento è l'accertamento sintetico previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. La norma consente all'Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo di una persona fisica sulla base delle spese sostenute in un dato periodo d'imposta, quando queste risultino incoerenti con il reddito dichiarato.
In questa logica, anche una liberalità di importo significativo rientra tra le "spese" indicative di capacità contributiva. La Cassazione ha più volte ribadito che l'accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale: spetta al contribuente dimostrare che le somme impiegate derivano da redditi esenti, già tassati o da disponibilità patrimoniali pregresse.
È bene distinguere due piani. Da un lato la posizione del donatore, esposto all'accertamento sintetico. Dall'altro quella dell'ente beneficiario, tenuto a rispettare gli obblighi di rendicontazione e tracciabilità previsti dalla disciplina del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) per poter riconoscere al donatore i benefici fiscali collegati.
Implicazioni pratiche
Per il donatore persona fisica il messaggio è chiaro. Una donazione coerente con il reddito e la situazione patrimoniale non desta attenzione. Una liberalità sproporzionata, invece, può innescare una richiesta di chiarimenti, con l'onere di ricostruire la provenienza delle somme.
Non si tratta solo dell'importo assoluto, ma del rapporto tra spesa e reddito dichiarato. Una donazione di diecimila euro può essere del tutto fisiologica per un contribuente con redditi elevati e problematica per chi dichiara importi modesti.
Conta poi la modalità del versamento. Le donazioni in contanti, oltre a non consentire in molti casi la detrazione o deduzione fiscale, privano il donatore della prova documentale utile a giustificare l'operazione. Il bonifico o lo strumento tracciabile assolve una doppia funzione: consente il beneficio fiscale e costituisce prova della destinazione delle somme.
Per l'ente beneficiario, la corretta tenuta della documentazione non è un adempimento formale. Ricevute, registrazioni contabili e trasparenza dei flussi sono elementi che tutelano sia l'ente sia il donatore in caso di verifica.
Cosa fare in concreto
- Utilizza sempre strumenti tracciabili. Effettua le donazioni con bonifico, carta o assegno; evita i contanti, che precludono i benefici fiscali e la prova documentale.
- Verifica la coerenza con il reddito. Prima di una liberalità di importo rilevante, valuta il rapporto tra la spesa e i redditi dichiarati; se sproporzionata, prepara la documentazione sulla provenienza delle somme.
- Conserva le ricevute. Custodisci la ricevuta rilasciata dall'ente e la documentazione bancaria per tutta la durata dei termini di accertamento.
- Controlla i requisiti dell'ente. Accertati che il beneficiario sia iscritto al RUNTS o rientri tra i soggetti che consentono la deduzione o detrazione della liberalità.
- Documenta le provviste straordinarie. Se la donazione attinge a disinvestimenti, eredità o redditi già tassati, conserva la traccia della disponibilità pregressa.
La liberalità verso il Terzo settore resta un atto meritevole e agevolato dall'ordinamento. Gestita con ordine documentale e consapevolezza dei parametri reddituali, non espone il donatore a conseguenze diverse dai vantaggi fiscali che la legge riconosce.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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