Clausole della polizza assicurativa: quali richiedono la doppia firma
Non tutte le clausole di una polizza assicurativa richiedono una seconda firma. La distinzione tra clausole vessatorie, soggette a doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., e clausole che delimitano l'oggetto del rischio incide direttamente sull'efficacia del contratto. Comprendere il confine è essenziale per assicurati e imprese.
Il problema della doppia firma
Chi sottoscrive una polizza assicurativa si trova spesso davanti a un modulo predisposto dalla compagnia, con clausole già stampate e non negoziate. In questi casi la legge prevede una tutela specifica per il contraente: alcune clausole non producono effetto se non sono approvate per iscritto in modo separato, con una seconda firma dedicata.
La questione non è formale. Una clausola vessatoria priva della doppia sottoscrizione è inefficace: significa che la compagnia non può farla valere per negare o ridurre l'indennizzo.
Inquadramento normativo
Il riferimento è l'art. 1341 cod. civ., che disciplina le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti. Il secondo comma elenca le clausole cosiddette vessatorie, che sono efficaci solo se "specificamente approvate per iscritto". Rientrano tra queste, ad esempio, quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Nel contesto assicurativo la giurisprudenza di legittimità ha tracciato una distinzione fondamentale. La Cassazione Civile ha ripetutamente affermato che occorre separare due categorie di clausole. Da un lato quelle che delimitano l'oggetto del contratto, cioè che descrivono il rischio assicurato e ne fissano l'estensione (i cosiddetti limiti del rischio garantito). Dall'altro quelle che limitano la responsabilità della compagnia rispetto a un rischio che, in astratto, sarebbe coperto.
Solo le seconde sono vessatorie e richiedono la doppia firma. Le clausole che definiscono l'oggetto del rischio, invece, non sono soggette a tale requisito, perché non escludono una copertura ma la circoscrivono in origine.
Perché la distinzione è delicata
In concreto la linea di confine è spesso sottile. Una clausola che esclude i sinistri causati in stato di ebbrezza può essere letta come delimitazione del rischio (l'assicurazione copre solo la guida in condizioni normali) oppure come limitazione di responsabilità (l'assicurazione non paga in un caso che, di regola, sarebbe coperto).
La qualificazione dipende dalla formulazione e dalla funzione della singola clausola, valutata dal giudice caso per caso. È qui che si concentra gran parte del contenzioso tra assicurati e compagnie: la differenza tra ottenere l'indennizzo e vederselo negato può ridursi alla presenza o meno di una firma aggiuntiva.
Implicazioni pratiche
Per l'assicurato, la mancata doppia sottoscrizione di una clausola effettivamente vessatoria costituisce un argomento difensivo di rilievo: quella clausola non può essergli opposta. Al contrario, per una clausola che si limita a definire l'oggetto del rischio, l'assenza della seconda firma è irrilevante, perché non è richiesta.
Per le imprese che stipulano coperture aziendali il tema è ancora più sensibile, dato l'importo delle somme in gioco e la complessità delle esclusioni previste nei contratti commerciali. Verificare la corretta sottoscrizione al momento della stipula evita contestazioni successive, quando ormai il sinistro si è verificato.
Cosa fare in concreto
- Leggere l'intero modulo prima di firmare, individuando le clausole di esclusione, decadenza e limitazione dell'indennizzo.
- Verificare la presenza della seconda firma dedicata alle clausole vessatorie: controllate che il richiamo per iscritto sia specifico e non un rinvio generico all'intero contratto.
- Conservare copia integrale della polizza firmata, comprese le condizioni generali e i moduli di approvazione separata.
- In caso di diniego dell'indennizzo, far analizzare la clausola contestata per stabilirne la natura: delimitazione del rischio o limitazione di responsabilità.
- Non dare per scontata la qualificazione proposta dalla compagnia: la classificazione di una clausola come vessatoria è oggetto di valutazione giudiziale.
Un punto di attenzione finale
La firma apposta due volte non è una formalità burocratica, ma uno strumento di trasparenza voluto dal legislatore per riequilibrare la posizione di chi aderisce a un contratto già scritto. Conoscerne la funzione consente di gestire la fase di stipula con maggiore consapevolezza e di affrontare eventuali contestazioni su basi solide.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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