Contrattualistica

Doppia firma nella polizza: quando serve davvero

Non tutte le clausole di una polizza assicurativa richiedono la seconda sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c. La distinzione passa per la natura della clausola: quelle che definiscono l'oggetto del contratto non necessitano di approvazione specifica, quelle vessatorie sì. Un confine sottile, che la Cassazione ha delineato guardando alla sostanza e non alla denominazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Doppia firma: quando serve davvero

Chi sottoscrive una polizza si trova spesso davanti a un modulo con una seconda casella di firma, dedicata all'approvazione di clausole richiamate per numero. È la cosiddetta doppia firma, prevista dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile per le condizioni generali di contratto predisposte da una parte.

La domanda pratica è: quali clausole della polizza rientrano davvero in questo obbligo? La risposta separa due categorie che, sul piano formale, possono apparire simili, ma producono effetti giuridici molto diversi.

Il quadro normativo: art. 1341 c.c.

L'art. 1341 c.c. distingue due livelli. Il primo comma stabilisce che le condizioni generali predisposte da un contraente sono efficaci se l'altra parte le ha conosciute o avrebbe potuto conoscerle con l'ordinaria diligenza. Il secondo comma introduce un onere più stringente: alcune clausole considerate vessatorie non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Tra le clausole vessatorie il codice elenca, ad esempio, quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di chi le ha predisposte, decadenze, restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni. In materia assicurativa, la clausola che esclude un rischio altrimenti coperto rientra tipicamente in questa area: limita la responsabilità della compagnia e va quindi approvata separatamente.

Clausole delimitative e clausole limitative: la distinzione

Il punto centrale è distinguere due figure.

Le clausole delimitative dell'oggetto definiscono cosa il contratto copre: massimali, limiti geografici, tipologie di rischio garantite, franchigie. Descrivono il perimetro della prestazione assicurativa e, proprio per questo, non richiedono la doppia firma. Non limitano una responsabilità già assunta: stabiliscono fin dall'inizio l'ampiezza della garanzia.

Le clausole limitative di responsabilità operano invece su un rischio che rientrerebbe nella copertura, sottraendolo o restringendolo. Sono vessatorie e richiedono l'approvazione specifica prevista dall'art. 1341, secondo comma.

La Corte di Cassazione, anche nella sua composizione a Sezioni Unite, ha affrontato ripetutamente il confine tra queste due categorie in tema di limitazione di responsabilità nel contratto assicurativo. Il criterio ricorrente nella giurisprudenza di legittimità è che conta la sostanza, non la denominazione: una clausola può essere presentata come "delimitazione del rischio" ma operare in concreto come esclusione di una copertura altrimenti dovuta. In quel caso va trattata come vessatoria, con conseguente necessità di approvazione separata. (Riferimenti giurisprudenziali specifici da verificare in relazione alla singola fattispecie.)

Cosa cambia per l'assicurato

La conseguenza è netta. Se una clausola sostanzialmente limitativa manca dell'approvazione specifica, è inefficace: la compagnia non può opporla per rifiutare l'indennizzo. L'assicurato conserva quindi la copertura che la clausola pretendeva di restringere.

Al contrario, per le clausole che delimitano l'oggetto la doppia firma non è richiesta: la loro assenza dalla casella di approvazione non ne compromette l'efficacia. Chi contesta la mancata copertura di un rischio mai incluso non può invocare il difetto di seconda sottoscrizione.

Il punto di vista delle compagnie

Per le compagnie assicurative la corretta qualificazione delle clausole è un tema di gestione del rischio contrattuale. Formulare come mera delimitazione dell'oggetto una previsione che opera come esclusione espone al rischio che il giudice la riqualifichi come vessatoria e la dichiari inefficace per difetto di doppia firma.

Lo stesso vale per il cliente-impresa che sottoscrive polizze articolate: la chiarezza redazionale riduce il contenzioso, perché rende trasparente fin da subito il perimetro della copertura e la natura di ciascuna clausola.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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