Famiglia

Doveri dei genitori conviventi verso i figli: cosa dice la legge

Il matrimonio non è più il discrimine per gli obblighi verso i figli. La legge italiana equipara genitori sposati e conviventi: mantenimento, istruzione, cura e assistenza morale valgono allo stesso modo. Comprendere questi doveri è essenziale, soprattutto quando la convivenza finisce e occorre regolare i rapporti con i figli minori senza pregiudicarne gli interessi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il principio: figli uguali, doveri uguali

Per lungo tempo lo status dei figli è dipeso dalla condizione dei genitori. Oggi non è più così. La riforma della filiazione (legge n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013) ha eliminato ogni distinzione tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio.

La conseguenza è netta: i genitori conviventi hanno esattamente gli stessi obblighi dei genitori sposati. Nessuna gerarchia, nessun regime attenuato.

Inquadramento normativo

Il riferimento cardine è l'art. 315 bis del codice civile, che elenca i diritti del figlio: essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. La norma riconosce anche al figlio, se ha compiuto dodici anni (o meno se capace di discernimento), il diritto di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano.

Questi doveri non si esauriscono al pagamento delle spese. Il *mantenimento* è l'obbligo economico; l'*istruzione* riguarda il percorso formativo; l'*educazione* attiene alla formazione della persona; l'*assistenza morale* è la cura affettiva e relazionale. Sono profili distinti e cumulativi.

Quando la convivenza cessa, entra in gioco l'art. 337 ter c.c., che disciplina l'affidamento e detta il criterio della *bigenitorialità*: il figlio ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il giudice fissa i tempi di permanenza presso ciascuno e stabilisce, di norma, un assegno periodico per il mantenimento. Rileva anche la posizione degli ascendenti: i nonni hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti provvede l'art. 337 septies c.c.: il giudice può disporre un assegno finché il figlio non raggiunga l'indipendenza economica, purché la mancata autonomia non dipenda da sua inerzia.

Cosa cambia per i genitori conviventi

Molte coppie di fatto ritengono, erroneamente, che l'assenza di matrimonio comporti obblighi "più leggeri" o più facilmente rinunciabili. Non è così.

L'obbligo di mantenere il figlio è indisponibile: non può essere escluso da accordi privati tra i genitori. Un patto con cui uno dei due rinuncia al contributo dell'altro è, per la parte che pregiudica il minore, privo di effetti.

La differenza pratica emerge soprattutto alla fine della relazione. Mentre per i coniugi il percorso passa dalla separazione e dal divorzio, per i conviventi non esiste un procedimento di "separazione": occorre comunque rivolgersi al giudice per regolare affidamento, collocamento e mantenimento dei figli. La tutela del minore è identica; cambia il contenitore processuale.

Attenzione a un punto spesso trascurato: la responsabilità genitoriale prescinde dalla convivenza tra i genitori. Anche il genitore che non vive con il figlio resta pienamente titolare di diritti e doveri, e le decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, residenza) vanno assunte di comune accordo.

Il ruolo dei nonni

La legge riconosce autonomo rilievo al legame con gli ascendenti. I nonni che si vedano ostacolare la frequentazione dei nipoti possono adire il giudice per far valere il diritto del minore a conservare quel rapporto. Non si tratta di un diritto "proprietario" dei nonni, ma di un interesse del bambino che l'ordinamento protegge.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di affrontare questi passaggi con un supporto professionale, perché la corretta impostazione iniziale dei rapporti incide sulla stabilità futura dell'assetto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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