Condominio

Eccesso di potere e delibere condominiali: cosa resta del vizio

L'"eccesso di potere" come vizio autonomo delle delibere assembleari è categoria in progressivo ridimensionamento. La giurisprudenza tende a ricondurre i vizi delle decisioni condominiali alle due grandi categorie della nullità e dell'annullabilità, con conseguenze rilevanti sui termini e sulle modalità di impugnazione. Capire in quale categoria ricade il vizio è decisivo per non vedere respinta l'azione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il quadro: dal sindacato di merito a quello di legittimità

Per anni parte della giurisprudenza ha ammesso, accanto ai vizi formali, un sindacato sul cosiddetto "eccesso di potere" dell'assemblea: la delibera adottata per finalità estranee all'interesse comune (il cosiddetto sviamento) poteva essere censurata anche nel merito della scelta.

Si tratta, va detto con chiarezza, di un tema storicamente controverso e mai del tutto pacifico. La tendenza consolidatasi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 4806 del 2005 è stata quella di razionalizzare l'intera materia dei vizi deliberativi, distinguendo in modo netto tra delibere nulle e delibere annullabili. In questa cornice, il controllo del giudice sulle scelte assembleari si sposta dal merito dell'opportunità alla legittimità: non si valuta se la decisione fosse la migliore, ma se sia conforme alla legge, al regolamento e ai limiti delle attribuzioni dell'assemblea.

È in questo senso che va letto il presunto "superamento" dell'eccesso di potere: non un'abolizione secca operata da una singola pronuncia, ma una progressiva riconduzione della figura entro le categorie codicistiche. Le ipotesi un tempo trattate come eccesso di potere finiscono, a seconda dei casi, per integrare una nullità (quando l'assemblea decide su materie che esulano dalle sue competenze) oppure un'annullabilità (quando la delibera è viziata ma resta nell'ambito delle attribuzioni assembleari).

Inquadramento normativo: nullità e annullabilità

Il riferimento è l'art. 1137 del codice civile, che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni. La distinzione tra le due categorie non è teorica: incide direttamente sulla possibilità stessa di agire.

Sono nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, o adottate in difetto assoluto di attribuzioni. Esempio tipico: la delibera che dispone di parti di proprietà esclusiva di un singolo condomino, oppure che incide su diritti individuali indisponibili dall'assemblea. In questi casi l'assemblea decide su ciò che non le compete, e la delibera può essere fatta valere come nulla senza limiti di tempo e da chiunque vi abbia interesse.

Sono invece annullabili le delibere affette da vizi meno radicali: irregolarità nel procedimento di convocazione, difetto di quorum, violazioni formali del regolamento, o comunque vizi che riguardano decisioni rientranti nelle competenze assembleari. Esempio classico: la delibera assunta in un'assemblea convocata senza rispettare i termini o le forme di avviso previste. Qui il vizio deve essere fatto valere entro un termine perentorio, pena la definitiva stabilità della decisione.

Implicazioni pratiche per i condomini

La corretta qualificazione del vizio è il vero snodo. Un errore di inquadramento può rendere l'azione inammissibile: chi impugna per annullabilità oltre i trenta giorni si vede respingere la domanda; chi tratta come nullità un vizio in realtà solo di annullabilità rischia lo stesso esito.

Il termine per l'impugnazione delle delibere annullabili è di trenta giorni ex art. 1137 c.c. La decorrenza è differenziata: per i condomini presenti dissenzienti o astenuti decorre dalla data della deliberazione; per gli assenti, dalla comunicazione del verbale.

Sul piano probatorio, chi impugna deve dimostrare il vizio dedotto. Per la nullità occorre provare che l'assemblea ha deciso fuori dalle proprie attribuzioni o su oggetto illecito; per l'annullabilità, il vizio procedimentale o formale. Non basta lamentare che la decisione sia inopportuna o dannosa: il giudizio di merito sulle scelte gestionali resta, di norma, fuori dal controllo del giudice.

Cosa fare in concreto

  1. Recuperate subito il verbale dell'assemblea e verificate data, ordine del giorno, quorum e modalità di convocazione.
  2. Individuate la natura del vizio: valutate se si tratta di una decisione fuori dalle competenze assembleari (potenziale nullità) o di un vizio formale/procedimentale (potenziale annullabilità).
  3. Calcolate i termini con precisione: per l'annullabilità i trenta giorni decorrono in modo diverso a seconda che foste presenti, astenuti o assenti.
  4. Conservate le comunicazioni ricevute dall'amministratore: la prova della data di comunicazione del verbale è spesso decisiva per gli assenti.
  5. Attenzione alla qualificazione: una diversa lettura del vizio cambia radicalmente termini e presupposti dell'azione; l'analisi tecnica precede sempre la scelta se e come impugnare.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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