Incidente stradale: gli eredi del passeggero e l'azione diretta verso l'assicurazione
Il Tribunale di Bari ha stabilito che gli eredi di un passeggero deceduto in un sinistro stradale non possono avvalersi della procedura agevolata di risarcimento diretto verso l'assicurazione del vettore. La tutela rafforzata prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni resta riservata al solo trasportato. Una distinzione che incide sulla strategia processuale degli aventi diritto.
Il caso
La pronuncia del Tribunale di Bari affronta una questione ricorrente nel contenzioso da sinistri stradali: il trattamento degli eredi del passeggero deceduto rispetto ai meccanismi di risarcimento previsti dal Codice delle Assicurazioni.
Il punto è netto. Gli eredi non possono utilizzare la procedura semplificata che la legge riconosce al trasportato. Devono percorrere la via ordinaria dell'azione di responsabilità contro il responsabile civile e il suo assicuratore.
Inquadramento normativo
L'art. 141 del Dlgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) introduce una corsia preferenziale a favore del terzo trasportato. La norma consente al passeggero di chiedere il risarcimento direttamente all'impresa che assicura il veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, salvo il caso fortuito.
La ratio è chiara: il trasportato è di regola un soggetto estraneo alla dinamica dell'incidente e merita una tutela rafforzata, immediata e svincolata dalla prova della colpa. È una facilitazione probatoria e procedurale, non un diritto sostanziale autonomo trasmissibile in qualunque forma.
Il Tribunale di Bari valorizza proprio questo profilo. L'agevolazione dell'art. 141 ha natura personale e funzionale: presuppone la qualità di trasportato. Gli eredi, che agiscono *iure successionis* (subentrando nel credito risarcitorio del defunto) o *iure proprio* (per il danno da perdita del rapporto parentale), non rivestono quella qualità. Di conseguenza, non possono attivare la procedura semplificata pensata per chi era materialmente a bordo.
Implicazioni pratiche
La distinzione non è teorica e produce effetti concreti sulla gestione del risarcimento.
Gli eredi non perdono il diritto al risarcimento. Cambia però lo strumento e cambia il regime probatorio. Mentre il passeggero vivo poteva contare sull'azione diretta verso l'assicuratore del vettore senza dover dimostrare le responsabilità, gli eredi devono ricostruire la dinamica del sinistro e provare la responsabilità del danneggiante secondo le regole ordinarie dell'art. 2054 del Codice civile.
Questo significa, in concreto: maggiore onere istruttorio, possibile necessità di consulenza tecnica sulla dinamica, tempi potenzialmente più lunghi e individuazione corretta della compagnia da convenire, che non sarà necessariamente quella del veicolo su cui viaggiava la vittima.
Va inoltre tenuta presente la doppia natura delle pretese ereditarie. Il danno trasmesso dal defunto (danno biologico terminale, danno catastrofale) segue la successione nel credito. Il danno da perdita del congiunto spetta agli eredi in proprio. Le due voci hanno presupposti e prove distinti e vanno articolate con attenzione nell'atto introduttivo.
Una strategia processuale impostata sull'art. 141 rischia, in questa lettura, di essere dichiarata inammissibile o comunque di esporre a contestazioni che ritardano il ristoro effettivo.
Cosa fare in concreto
- Verificate la qualità soggettiva di chi agisce: il passeggero in vita può usare l'azione diretta ex art. 141; gli eredi devono percorrere la via ordinaria ex art. 2054 c.c.
- Distinguete le voci di danno tra credito trasmesso *iure successionis* e danno parentale *iure proprio*, articolandole separatamente nella domanda.
- Raccogliete subito la documentazione sulla dinamica: rapporto delle autorità intervenute, eventuali testimonianze, rilievi fotografici, certificazioni mediche e atti di stato civile che attestino la qualità di erede.
- Individuate la compagnia corretta da convenire, valutando la posizione del responsabile civile e non solo quella del vettore.
- Valutate una consulenza tecnica preventiva sulla dinamica del sinistro quando le responsabilità non sono pacifiche, per consolidare l'impianto probatorio prima del giudizio.
La pronuncia del Tribunale di Bari conferma una lettura rigorosa della disciplina: le agevolazioni di natura procedurale non si estendono automaticamente a chi non ne possiede i presupposti soggettivi. Per gli eredi resta intatto il diritto al risarcimento, ma muta la rotta processuale da seguire.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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