Contrattualistica

Errore in sala parto: la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

Un recente orientamento del Tribunale di Agrigento riafferma un principio consolidato: la struttura sanitaria risponde su base contrattuale per gli errori commessi in sala parto, con tutela estesa a madre, padre e neonato. La qualificazione del rapporto incide su prova e prescrizione. Ecco cosa significa in concreto per la famiglia coinvolta.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·27 luglio 2026 ·4 min

Il caso e il suo valore

Secondo quanto riportato dalla stampa giuridica, il Tribunale di Agrigento avrebbe riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per un errore verificatosi in sala parto, estendendo il risarcimento all'intero nucleo familiare: madre, padre e neonato.

Precisiamo subito un dato di metodo. Non disponiamo degli estremi della pronuncia (numero e data di deposito): la trattiamo perciò come espressione di un orientamento, non come commento a un testo verificato. Il principio, però, è coerente con l'assetto normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria e merita di essere illustrato.

Inquadramento normativo

Il punto centrale è la qualificazione del rapporto tra paziente e struttura. Chi accede a un ospedale o a una clinica conclude, anche solo di fatto, un rapporto assimilabile a un contratto (il cosiddetto "contatto sociale qualificato"). Da qui la natura contrattuale della responsabilità della struttura, con applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.: quest'ultimo estende all'ente la responsabilità per l'operato dei medici e del personale di cui si avvale.

La Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha poi codificato questa distinzione. L'art. 7, comma 1, conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura (artt. 1218 e 1228 c.c.). L'art. 7, comma 3, prevede invece la responsabilità extracontrattuale del singolo esercente la professione sanitaria (art. 2043 c.c.), salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.

Per i fatti anteriori all'entrata in vigore della Gelli-Bianco resta rilevante il precedente quadro: il Decreto Balduzzi (D.L. n. 158/2012, convertito con L. n. 189/2012). Anche in quel contesto la giurisprudenza continuava a inquadrare la responsabilità della struttura su base contrattuale.

Onere della prova e nesso causale

La qualificazione contrattuale non è un tecnicismo: incide sulla ripartizione della prova. In linea con Cass. Sez. Unite n. 577/2008, il paziente deve allegare in modo qualificato l'inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno e provare il nesso di causalità tra la condotta della struttura e il pregiudizio subito. Spetta poi alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l'inadempimento non è imputabile.

Sul nesso causale, la giurisprudenza più recente ha precisato che il suo onere probatorio grava sul danneggiato anche nella responsabilità contrattuale sanitaria: è un profilo tecnico delicato, spesso decisivo, sul quale la consulenza medico-legale è centrale.

I termini di prescrizione

La distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale rileva anche per i termini:

Per il neonato danneggiato opera una tutela ulteriore. La prescrizione resta sospesa tra il minore e chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, ai sensi dell'art. 2941, n. 6, c.c.: il termine, in sostanza, non decorre finché permane tale rapporto. È il corretto riferimento normativo sulla sospensione a favore del minore.

Implicazioni pratiche per la famiglia

Per i genitori questo assetto comporta tre conseguenze concrete. Primo: il danno può essere azionato non solo dal neonato, ma anche dai genitori per il pregiudizio proprio (patrimoniale e non patrimoniale). Secondo: agire contro la struttura è di norma più agevole sul piano probatorio rispetto all'azione verso il singolo sanitario. Terzo: i termini per il minore sono più ampi, ma questo non giustifica attese: le prove documentali e testimoniali si deteriorano nel tempo.

Cosa fare in concreto

  1. Acquisite subito la cartella clinica completa e il tracciato del parto (cardiotocografico), presentando istanza di accesso agli atti alla struttura.
  2. Fate valutare il caso da un medico-legale prima di ogni iniziativa: senza una stima tecnica del nesso causale l'azione è priva di fondamento probatorio.
  3. Distinguete i soggetti da convenire: la struttura risponde in via contrattuale, il singolo medico in via extracontrattuale, con termini diversi.
  4. Verificate i termini di prescrizione caso per caso, tenendo conto della sospensione a favore del minore ex art. 2941, n. 6, c.c.
  5. Attivate per tempo gli strumenti pre-contenziosi (consulenza tecnica preventiva o mediazione), oggi condizione di procedibilità della domanda.

Consigliamo di non attendere la maggiore età del figlio per raccogliere la documentazione: la tutela dei termini è una cosa, la disponibilità concreta delle prove è un'altra.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni contratto ha il suo equilibrio.

Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.