ETS e finanza sostenibile: comunità energetiche e green jobs
Dal 25 giugno Verona ospita un confronto tra Terzo settore e finanza sostenibile su transizione ecologica, comunità energetiche e green jobs. Il tema interessa direttamente gli enti del Terzo settore che valutano progetti energetici e strumenti di finanza a impatto: scelte che incrociano statuto, fiscalità e disciplina degli incentivi. Ne ricostruiamo l'inquadramento normativo e i punti operativi.
Il confronto di Verona e perché riguarda gli ETS
Dal 25 giugno Verona ospita un'iniziativa dedicata al rapporto tra Terzo settore e finanza sostenibile, promossa dal Forum Terzo Settore e dal Forum per la Finanza Sostenibile. Secondo il programma diffuso dagli organizzatori, l'incontro affronta strumenti finanziari per la transizione ecologica e la rigenerazione ambientale, con attenzione a energia, *green jobs* e comunità energetiche.
Il tema non è solo divulgativo. Per un ente del Terzo settore (ETS), avviare un impianto energetico condiviso o accedere a strumenti di finanza a impatto comporta scelte che toccano lo statuto, il regime fiscale e i rapporti con i finanziatori. Vale la pena ricostruire il quadro.
Inquadramento normativo: ETS, CER e finanza sostenibile
Il primo riferimento è il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, CTS). L'ETS non persegue scopo di lucro: l'avanzo di gestione non può essere distribuito e deve essere destinato alle finalità statutarie (artt. 8 e 9 CTS). La produzione e condivisione di energia, se non rientra tra le attività di interesse generale dell'art. 5, può essere svolta come attività diversa solo nei limiti di secondarietà e strumentalità previsti dall'art. 6 CTS e dal relativo decreto attuativo. In altri termini: l'attività energetica deve restare funzionale alle finalità civiche e solidaristiche dell'ente, non diventarne il centro economico.
Sul versante energetico, la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e dell'autoconsumo è dettata dal D.Lgs. 199/2021 (recepimento della direttiva RED II). Gli incentivi e le regole di accesso sono stati definiti dal decreto attuativo del MASE 7 dicembre 2023, n. 414 (decreto CACER) e dalle Regole Operative del GSE, che disciplinano tariffa incentivante e contributo in conto capitale per le configurazioni ammesse. Chi avvia una CER deve confrontarsi con questo impianto, non con il solo CTS.
La finanza sostenibile aggiunge un ulteriore livello. Il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) impone agli operatori finanziari obblighi di trasparenza sui rischi e impatti di sostenibilità; il Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) classifica le attività economiche ecosostenibili. Per gli ETS questi atti rilevano in via indiretta, come griglia di valutazione adottata da banche e investitori nell'erogare credito o strumenti a impatto.
Implicazioni pratiche per l'ente
Il punto più delicato riguarda la qualificazione delle attività energetiche. Se la cessione di energia o l'accesso agli incentivi assume natura economica continuativa, può configurarsi attività commerciale, con riflessi su IVA e imposte dirette e con il rischio di superare le soglie di secondarietà dell'art. 6 CTS. Un dimensionamento errato può incidere sulla stessa permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Va inoltre verificata la coerenza statutaria: l'oggetto sociale deve consentire l'attività energetica e la partecipazione a configurazioni come le CER. Sul fronte finanziario, l'adesione a strumenti di finanza sostenibile richiede una rendicontazione di impatto solida, perché gli operatori applicano i parametri SFDR e Tassonomia anche ai destinatari non finanziari.
Resta centrale, infine, il trattamento contabile e fiscale degli incentivi GSE, la cui qualificazione (contributo in conto capitale o in conto esercizio) incide sul bilancio e sul carico tributario.
Cosa fare in concreto
- Verifica lo statuto: accerta che l'oggetto sociale contempli l'attività energetica e l'eventuale partecipazione a una CER prima di avviare il progetto.
- Dimensiona l'attività diversa: misura ricavi e risorse dell'attività energetica rispetto ai limiti di secondarietà e strumentalità dell'art. 6 CTS.
- Mappa il regime fiscale: valuta preventivamente gli effetti su IVA e imposte dirette della cessione di energia e degli incentivi.
- Inquadra correttamente gli incentivi: applica le Regole Operative GSE e il DM 414/2023 per qualificare tariffa e contributo in conto capitale.
- Predisponi la rendicontazione di impatto: struttura dati e indicatori coerenti con SFDR e Tassonomia se intendi accedere a strumenti di finanza sostenibile.
Ogni progetto energetico o di finanza a impatto richiede una valutazione preliminare degli aspetti statutari, fiscali e contrattuali. È una verifica che conviene anticipare alla fase progettuale, non rinviare alla rendicontazione.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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