Terzo Settore

ETS e finanza sostenibile: comunità energetiche e regole

Dal 25 giugno a Verona enti del Terzo settore e operatori della finanza sostenibile discutono di transizione ecologica, comunità energetiche e rigenerazione ambientale. L'incontro tocca un nodo concreto: gli strumenti finanziari verso il non profit crescono, ma impongono agli ETS vincoli normativi e obblighi di rendicontazione che conviene conoscere prima di candidarsi a un finanziamento.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 giugno 2026 ·4 min

Contesto

Verona ospita un confronto tra il mondo del Terzo settore e quello della finanza sostenibile su energia, occupazione verde e comunità energetiche. Il tema è la canalizzazione di capitali privati verso progetti ambientali gestiti da enti non profit.

L'interesse degli operatori finanziari — istituti bancari e fondazioni di origine bancaria — verso il Terzo settore è in aumento. Per gli enti del Terzo settore questo significa nuove opportunità di provvista, ma anche l'esigenza di presentarsi con assetti organizzativi e documentali adeguati agli standard richiesti dai finanziatori.

Inquadramento normativo

Tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono esercitare rientra la tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevista dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). La verifica puntuale della lettera applicabile nello statuto è preliminare a ogni progetto ambientale: l'attività finanziata deve essere coerente con l'oggetto sociale dell'ente.

Sul fronte energetico, gli ETS possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili (CER) disciplinate dal d.lgs. 199/2021. L'art. 31 fissa un vincolo rilevante: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale o industriale principale del membro. Per un ETS ciò impone di tenere distinta l'attività energetica dalla missione istituzionale, evitando che la prima assorba in via prevalente le risorse e snaturi la qualifica.

Il punto giuridicamente più delicato è il coordinamento tra gli incentivi pubblici riconosciuti alle CER e il vincolo di non distribuzione degli utili che caratterizza gli ETS (art. 8 del Codice). Gli eventuali ristorni o premi tariffari devono essere reinvestiti nelle finalità statutarie e non possono tradursi in vantaggi patrimoniali per i membri. Una contabilizzazione scorretta espone a rilievi sulla qualifica.

Implicazioni pratiche per gli enti del Terzo settore

La finanza sostenibile europea poggia su due pilastri: il Regolamento SFDR (2019/2088) sulla trasparenza della sostenibilità e il Regolamento Tassonomia (2020/852) sulla classificazione delle attività ecologicamente sostenibili. Queste norme si rivolgono direttamente agli operatori finanziari, non agli ETS.

La ricaduta sull'ente beneficiario è però concreta e indiretta. Un finanziatore SFDR-compliant deve documentare l'impatto ambientale dei propri impieghi: per farlo, chiede all'ETS dati misurabili. In pratica, l'ente che riceve risorse dovrà predisporre un dataset di impatto — risparmio energetico, emissioni evitate, beneficiari raggiunti — con metodologie tracciabili e verificabili.

Ne deriva un onere documentale crescente. Chi non è in grado di rendicontare l'impatto in modo strutturato rischia di restare escluso dai canali di provvista, oppure di esporsi a contestazioni di greenwashing qualora i dati dichiarati non reggano una verifica esterna. La tracciabilità degli indicatori diventa quindi un requisito di accesso, non un adempimento accessorio.

Cosa fare in concreto

Conclusione

L'apertura della finanza sostenibile al Terzo settore amplia le possibilità di intervento su ambiente e rigenerazione, ma sposta l'asticella sul piano organizzativo e documentale. Per un ETS la verifica statutaria, il rispetto del vincolo di non distribuzione nelle CER e la capacità di rendicontare l'impatto sono le condizioni che rendono sostenibile, anche giuridicamente, l'accesso ai nuovi strumenti.

Consigliamo di affrontare questi profili in fase progettuale e non a finanziamento già ottenuto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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