Progetti su AI e minori nel Terzo Settore: obblighi per gli ETS finanziati
AiCS e le CTG lanciano DIGIT.NOW.FUTURE, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro per educare giovani e adulti all'uso consapevole dell'intelligenza artificiale in trenta territori. L'iniziativa, che parte dal 1° ottobre 2026, tocca minori, scuole e fondi pubblici: tre ambiti in cui l'ente del Terzo Settore assume obblighi precisi. Vediamo quali.
Il progetto
AiCS, insieme al CTG – Centro Turistico Giovanile, ha avviato DIGIT.NOW.FUTURE, iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'obiettivo è educare giovani e adulti all'uso etico dell'intelligenza artificiale, contrastando cyberbullismo e disinformazione in trenta territori italiani, con il coinvolgimento di scuole, comitati territoriali e associazioni.
È un progetto virtuoso. Ma per l'ente del Terzo Settore che gestisce fondi pubblici e lavora con minori, virtuoso non basta: servono presidi giuridici. Analizziamoli.
Inquadramento normativo
Finanziamento e Codice del Terzo Settore. I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed ETS trovano fondamento negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che disciplinano co-programmazione, co-progettazione e convenzioni. Il canale di finanziamento ministeriale può derivare da diversi strumenti — tra cui il Fondo per il finanziamento di progetti di rilievo nazionale ex art. 72 CTS, ovvero altri avvisi (fondi politiche giovanili, linee PNRR). *Il riferimento allo specifico strumento va verificato sull'avviso di riferimento e qui è esemplificativo.*
Quel che è certo, a prescindere dal canale: il finanziamento pubblico non è una liberalità. È l'assegnazione di risorse vincolate a uno scopo, con obblighi di rendicontazione e potere di revoca e restituzione in caso di inadempimento o uso difforme.
Trattamento dei dati dei minori. Il progetto coinvolge giovani, spesso minorenni. Qui operano congiuntamente due norme. L'art. 8 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) fissa in via generale a 16 anni la soglia per il consenso del minore ai servizi della società dell'informazione. Ma lo stesso articolo consente agli Stati membri di abbassarla: l'Italia lo ha fatto con l'art. 2-quinquies del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), che stabilisce la soglia italiana a 14 anni. Sotto tale età serve il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. È il coordinamento tra le due fonti a fissare la regola operativa concreta per l'ente.
Implicazioni pratiche
Per l'ETS beneficiario e per i partner di progetto le conseguenze sono tre.
Prima: il finanziamento va rendicontato con rigore documentale. Spese non coerenti con il progetto, non tracciate o non giustificate espongono a revoca e restituzione delle somme. Nei rapporti che coinvolgono la gestione di risorse pubbliche, secondo un orientamento della Corte dei conti, non è escluso che possano configurarsi anche profili di responsabilità di natura contabile in capo ai soggetti privati che quelle risorse amministrano: si tratta però di materia controversa, che va valutata caso per caso e non data per pacifica.
Seconda: l'ente capofila risponde della corretta esecuzione complessiva del progetto, anche per le attività materialmente svolte dai partner. La ripartizione dei compiti va formalizzata in accordi scritti che disciplinino ruoli, responsabilità e flussi finanziari.
Terza: lavorare con minori impone di costruire in anticipo il modello di raccolta del consenso, distinguendo i minori sotto i 14 anni (consenso genitoriale) dagli altri.
Sul fronte privacy va chiarito un ruolo spesso confuso. L'ETS che decide finalità e modalità del trattamento è il titolare (artt. 4 e 24 GDPR). I fornitori esterni che trattano dati per conto dell'ente — ad esempio la piattaforma didattica o il gestore del sito — sono responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, e con loro va stipulato il relativo contratto. Diverso ancora è il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 GDPR, figura di controllo interno o esterno la cui nomina può risultare obbligatoria quando le attività comportano trattamento su larga scala o di categorie particolari di dati.
Cosa fare in concreto
- Verificate l'avviso di finanziamento e la relativa disciplina: individuate obblighi di rendicontazione, tempistiche, vincoli di spesa e cause di revoca prima di avviare le attività.
- Formalizzate per iscritto gli accordi di partenariato, definendo ruoli, responsabilità operative e ripartizione dei fondi tra capofila e partner.
- Predisponete un modello di consenso privacy differenziato per fascia d'età: sotto i 14 anni acquisite il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; sopra, valutate il consenso diretto del minore.
- Mappate i ruoli privacy: individuate l'ente come titolare, sottoscrivete accordi ex art. 28 con i fornitori esterni e valutate l'eventuale obbligo di nomina del DPO.
- Conservate ogni documento di spesa e attività in modo tracciabile per l'intera durata prevista dai vincoli di rendicontazione.
Un progetto sull'uso consapevole dell'AI merita una gestione altrettanto consapevole degli obblighi che lo accompagnano.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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