Lavoro

Contribuzione virtuale sulle ferie 2024 non godute: termini e versamenti

Le ferie maturate nel 2024 e non godute generano un obbligo contributivo INPS anche in assenza di pagamento al lavoratore. Il termine ordinario di fruizione è di 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, salvo diversa disciplina del CCNL. Chiarire con precisione termine di fruizione, mese di competenza e scadenza di versamento evita errori e sanzioni.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore. Quando maturano ma non vengono fruite entro i termini di legge, scatta comunque un obbligo per il datore di lavoro: versare i contributi INPS sulla parte di ferie eccedente il termine di godimento, pur senza aver corrisposto alcuna somma al dipendente.

Per le ferie maturate nel 2024, il termine ordinario di fruizione cade, in linea generale, il 30 giugno 2026. Da qui derivano precisi obblighi contributivi che è bene distinguere con chiarezza.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Il comma 1 fissa un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali. Di queste, almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione; le restanti due possono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Per le ferie 2024, i 18 mesi decorrono dal 31 dicembre 2024 e si compiono, in via ordinaria, il 30 giugno 2026.

Occorre poi tenere distinti due profili spesso confusi. Il comma 2 dello stesso art. 10 vieta la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto: le ferie minime non possono essere sostituite da un'indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto. In quest'ultima ipotesi, la liquidazione economica delle ferie residue è invece dovuta.

Sul piano contributivo vale il principio del maturato e non del percepito: i contributi sono dovuti sulla retribuzione che sarebbe spettata per le ferie, anche se non materialmente pagata. Si parla per questo di contribuzione virtuale. La contribuzione diviene esigibile quando le ferie non risultano fruite entro il termine di legge o di CCNL. Sul punto la prassi INPS ha nel tempo fornito indicazioni operative; in ogni caso, il datore deve verificare il mese di competenza in cui imputare la contribuzione virtuale secondo le istruzioni vigenti.

Implicazioni pratiche

Distinguere tre momenti è essenziale:

La sospensione feriale dei termini di versamento (art. 37 del D.L. n. 223/2006, che sospende i versamenti dal 1° al 20 agosto) riguarda invece la competenza di luglio, il cui versamento slitta al 20 agosto. Non incide sul termine dei 18 mesi né sulla competenza di giugno. È bene non fondere questi passaggi: farlo genera errori nella determinazione delle scadenze.

Un punto di attenzione: il termine di 18 mesi non è uniforme. Diversi CCNL prevedono termini di fruizione differenti (più lunghi o articolati per anzianità e tipologia di ferie). La data di riferimento va quindi sempre ricostruita sul contratto collettivo applicato, e non assunta come standard.

Cosa fare in concreto

Consigliamo un controllo congiunto tra ufficio del personale e consulente del lavoro, così da allineare termine di fruizione, competenza e versamento prima delle scadenze.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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