Ferie e ricovero del figlio: cosa dice davvero la legge
Circola la notizia che, dal 2026, i genitori potrebbero interrompere le ferie in caso di ricovero del figlio, con nuovi limiti di età e giorni. Prima di darne conto come diritto certo, occorre distinguere gli istituti realmente esistenti e segnalare che alcuni dati necessitano di verifica in Gazzetta Ufficiale.
Il fatto
Si diffonde la tesi secondo cui, a seguito di un intervento normativo per il 2026, i genitori potrebbero interrompere le ferie già in godimento in caso di ricovero ospedaliero del figlio, con estensione dell'età massima del minore e del numero di giorni fruibili.
La questione tocca un bisogno concreto: cosa accade quando un figlio viene ricoverato mentre il genitore è in ferie. Proprio per questo va trattata con precisione, senza spacciare per diritto vigente ciò che non risulta ancora confermato.
Avvertenza preliminare. Alla data di redazione non ci risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale una disposizione che introduca uno specifico "diritto a interrompere le ferie" per ricovero del figlio con i parametri (età fino a 14 anni; 10 giorni) che circolano. Trattiamo perciò questi numeri come *dati da verificare* e ricostruiamo invece il quadro degli istituti effettivamente in vigore.
Inquadramento normativo
Occorre distinguere due piani che spesso vengono confusi.
1. Le ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.; art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003) e hanno funzione di recupero psico-fisico. La giurisprudenza riconosce che eventi sopravvenuti idonei a impedire quel recupero — tipicamente la malattia del lavoratore debitamente certificata — possono sospendere il decorso delle ferie, che si convertono nell'evento sopravvenuto (in tema, Corte cost. n. 616/1987 e successiva giurisprudenza di legittimità). Questo principio riguarda però la malattia del *lavoratore*, non automaticamente quella del figlio: un'estensione al ricovero del figlio non è pacificamente affermata e dipende, in concreto, dal contratto collettivo applicato e dagli accordi con il datore.
2. Il congedo per malattia del figlio. L'art. 47 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 disciplina un istituto diverso: il congedo per malattia del figlio. In sintesi, per i figli fino a tre anni entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro, alternativamente, per l'intera durata della malattia; per i figli da tre a otto anni l'astensione è riconosciuta nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore. Si tratta, di regola, di congedo non retribuito, salvo diverse previsioni del CCNL, e con differenze proprio in ragione della fascia d'età. Questo articolo non prevede un meccanismo di "interruzione delle ferie".
Cosa cambia per il lavoratore
Sul piano pratico, tre punti fermi.
Primo: il congedo per malattia del figlio (art. 47) è un diritto strutturato, ma con limiti di età e di giorni ben precisi e con regime di norma non retribuito. Non serve a "trasformare" ferie già iniziate.
Secondo: l'eventuale interruzione delle ferie per ricovero del figlio non discende automaticamente dalla legge. Va cercata nel CCNL, in accordi aziendali o in un'intesa con il datore. Alcuni contratti collettivi riconoscono ipotesi di sospensione o permessi ad hoc.
Terzo: le notizie su un ampliamento a 14 anni e 10 giorni per il 2026 vanno considerate, allo stato, non verificate. Fondare una richiesta su una norma di cui non è certa esistenza e formulazione espone a un rifiuto legittimo del datore.
Punto di attenzione
Su un tema del genere il rischio maggiore è confondere gli istituti: chiedere l'"interruzione delle ferie" invocando l'art. 47 (che disciplina altro) o citare una modifica normativa non ancora in vigore. Prima di presentare un'istanza scritta al datore, consigliamo di verificare l'esatta base giuridica applicabile al proprio rapporto, a partire dal CCNL.
Cosa fare in concreto
- Verifica il tuo CCNL: controlla se sono previsti permessi retribuiti, congedi o ipotesi di sospensione delle ferie per malattia o ricovero dei figli.
- Documenta il ricovero: conserva certificazione ospedaliera e documentazione clinica; sono il presupposto di qualsiasi richiesta.
- Comunica per iscritto e tempestivamente: avvisa il datore appena possibile, indicando l'istituto che intendi utilizzare (congedo ex art. 47, permesso da CCNL, richiesta di sospensione ferie).
- Non dare per certi i "nuovi" limiti 2026: finché la norma non è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non fondare la richiesta su età e giorni non confermati.
- Chiedi un parere se il caso è dubbio: in presenza di rifiuto del datore o di contratto poco chiaro, valuta una consulenza mirata prima di agire.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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