Lavoro

Ferie non godute del dirigente: spetta l'indennità sostitutiva

La Corte di Cassazione torna sul diritto alle ferie del dirigente. Anche chi ricopre ruoli apicali, e gode di ampia autonomia organizzativa, matura il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo che il datore dimostri di aver invitato formalmente al riposo. Una pronuncia che recepisce i principi della Corte di Giustizia UE e ridisegna gli oneri probatori in capo all'azienda.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La questione riguarda un dirigente che, al termine del rapporto, rivendicava il pagamento delle ferie maturate e mai fruite. La difesa aziendale faceva leva su un argomento classico: il dirigente, per la sua posizione e autonomia, gestisce in proprio i tempi di lavoro e di riposo. Se non ha preso le ferie, è una sua scelta.

La Cassazione ha respinto questa lettura. L'autonomia organizzativa non cancella il diritto al riposo né sposta automaticamente sul lavoratore la responsabilità del mancato godimento.

Inquadramento normativo

Il diritto alle ferie ha base costituzionale. L'art. 36 della Costituzione lo qualifica come irrinunciabile, segnalando che non si tratta di un beneficio negoziabile ma di una tutela della persona del lavoratore.

L'art. 2109 del Codice civile riconosce a ogni lavoratore subordinato un periodo annuale di ferie retribuite. La norma non distingue per categoria: anche il dirigente è lavoratore subordinato e rientra pienamente nella tutela.

Su questo impianto interno si innesta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. I giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue solo se il datore di lavoro prova di aver messo il dipendente nelle condizioni effettive di fruirne, invitandolo "formalmente e in tempo utile" e avvertendolo che le ferie non godute andrebbero perse. In assenza di questa diligenza, il diritto si conserva e si converte, alla cessazione del rapporto, in indennità sostitutiva.

La Cassazione recepisce questo principio anche per i dirigenti. L'onere della prova, in altre parole, non grava sul lavoratore che chiede l'indennità, ma sul datore che vuole sottrarsi al pagamento.

Cosa cambia per le aziende

La pronuncia sposta un equilibrio consolidato. Per anni si è dato per scontato che il dirigente, padrone della propria agenda, rinunciasse implicitamente alle ferie non utilizzate. Questa presunzione viene meno.

Non basta più dimostrare che il dirigente *poteva* prendere le ferie. Occorre provare di averlo *sollecitato* a farlo, in modo documentato, e di averlo avvertito delle conseguenze del mancato godimento.

È una distinzione decisiva sul piano probatorio. Una policy generica sulle ferie, o la semplice disponibilità teorica del periodo, non sono sufficienti. Serve traccia di un invito specifico, datato, riferibile al singolo lavoratore.

Per il dirigente, di contro, si rafforza una tutela che spesso veniva data per non spettante in ragione del ruolo. La maturazione del diritto prescinde dalla qualifica.

Le voci economiche in gioco

L'indennità sostitutiva delle ferie non godute è una somma che remunera il riposo non fruito. Si calcola, di norma, sulla retribuzione del periodo corrispondente alle ferie maturate e non utilizzate, secondo i criteri del contratto collettivo applicabile e della prassi liquidatoria.

Per i ruoli dirigenziali, con retribuzioni elevate e periodi di ferie spesso accumulati negli anni, l'esposizione economica può essere rilevante. Va quindi considerata con attenzione sia nella gestione ordinaria sia in sede di chiusura del rapporto.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, sia alle aziende sia ai dirigenti, di affrontare la materia con un'analisi documentale puntuale: la differenza tra avere e non avere traccia degli inviti al riposo determina, oggi, l'esito di un'eventuale controversia.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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