Lavoro

Ferie non godute e pensione per infermità nel pubblico impiego

Il Consiglio di Stato torna sul diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il dipendente pubblico collocato in pensione per infermità. Quando il mancato godimento non dipende dal lavoratore, il divieto ordinario di monetizzazione cede e l'amministrazione deve provare di aver messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie. Un principio che ridisegna gli oneri gestionali degli uffici del personale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 agosto 2026 ·4 min

Il caso e la pronuncia

Un dipendente pubblico viene collocato in quiescenza per infermità senza aver goduto delle ferie maturate. L'amministrazione nega l'indennità sostitutiva, richiamando il divieto di monetizzazione vigente nel pubblico impiego. Il Consiglio di Stato, con orientamento consolidato in materia, riconosce invece il diritto economico quando l'omesso godimento non è imputabile al lavoratore.

*Nota redazionale: gli estremi esatti della pronuncia (sezione, numero e anno) sono in corso di verifica sulla banca dati istituzionale e andranno riscontrati prima di ogni utilizzo del presente contributo. Se ne raccomanda la consultazione integrale.*

Inquadramento normativo

Il diritto alle ferie ha fondamento costituzionale: l'art. 36, terzo comma, della Costituzione lo qualifica come irrinunciabile. La ratio è duplice: garantire il recupero delle energie psicofisiche e tutelare la salute del lavoratore. Non si tratta quindi di un mero beneficio economico, ma di uno strumento di protezione della persona.

Nel pubblico impiego opera però una regola speciale: l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, vieta in via ordinaria la monetizzazione delle ferie non godute. Il legislatore ha inteso responsabilizzare le amministrazioni sulla programmazione del riposo, evitando che le ferie si trasformino in una posta economica accantonata.

Questo divieto, tuttavia, non è assoluto. La giurisprudenza — amministrativa e comunitaria — ha chiarito che esso non può operare quando il godimento sia stato impedito da cause oggettive estranee alla volontà del dipendente, come la malattia protrattasi fino al collocamento a riposo. In questi casi il divieto cederebbe di fronte al principio costituzionale ed europeo.

Il ruolo della giurisprudenza europea

L'orientamento nazionale si allinea alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze Max-Planck (C-684/16) e Kreuziger (C-619/16), entrambe del 6 novembre 2018, hanno affermato un principio decisivo: il diritto alle ferie non si estingue automaticamente solo perché il lavoratore non ne ha fatto richiesta.

Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto il dipendente nelle condizioni concrete di fruire delle ferie, informandolo con precisione e tempestività della perdita del diritto in caso di mancato utilizzo. In difetto di tale prova, il diritto — o l'indennità sostitutiva — permane.

È questo lo snodo centrale: l'onere della prova grava sull'amministrazione, non sul lavoratore. Non basta che le ferie non siano state godute; occorre verificare *perché* non lo sono state e chi vi abbia dato causa.

Implicazioni pratiche

Per gli uffici del personale il quadro comporta un aumento degli oneri documentali. La difesa dell'amministrazione, in un eventuale contenzioso, non può fondarsi sul silenzio del dipendente: deve poggiare su elementi tracciabili che attestino l'invito a fruire delle ferie e l'avvertimento sulle conseguenze del mancato godimento.

Per il dipendente collocato a riposo per infermità, la pronuncia conferma che il divieto di monetizzazione non è opponibile in modo automatico. Resta però ferma la regola generale: la monetizzazione è vietata in via ordinaria e la deroga opera soltanto per cause oggettive non imputabili al lavoratore.

Cosa rilevare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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