Contrattualistica

Fideiussione a prima richiesta e decadenza ex art. 1957 c.c.: la Cassazione fa chiarezza

Con la sentenza n. 24277/2026 la Corte di Cassazione torna sul rapporto tra la clausola di pagamento 'a prima richiesta' nella fideiussione omnibus e la decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 c.c. La questione conta perché incide sulla sopravvivenza della garanzia: capire quando il creditore perde il diritto di escutere il fideiussore è decisivo per banche, garanti e imprese.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 settembre 2026 ·4 min

Il contesto

La fideiussione è la garanzia con cui un soggetto (il fideiussore) si obbliga verso il creditore a rispondere del debito altrui. Nella pratica bancaria è diffusa la cosiddetta fideiussione *omnibus*, che copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale entro un importo massimo.

A questa garanzia si affianca spesso la clausola di pagamento "a prima richiesta" (o *a prima domanda*): il garante deve pagare non appena il creditore lo richiede, senza poter opporre le eccezioni relative al rapporto principale. È una clausola che avvicina la fideiussione al contratto autonomo di garanzia, rendendola più simile a uno strumento di liquidità immediata.

La sentenza n. 24277/2026 affronta un nodo ricorrente: questa clausola esclude anche l'operatività della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.?

Inquadramento normativo

L'art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. In mancanza, il creditore decade dalla garanzia: perde cioè il diritto di escutere il fideiussore.

La norma tutela il garante, evitando che rimanga esposto a tempo indeterminato per l'inerzia del creditore. Si tratta però di una previsione derogabile: le parti possono validamente rinunciarvi in via contrattuale.

Il punto controverso è se la clausola "a prima richiesta" comporti, di per sé, una rinuncia implicita al termine dell'art. 1957 c.c. La Cassazione ha adottato un approccio prudente: la clausola di pagamento a prima richiesta non implica automaticamente la deroga alla decadenza. L'inserimento di una simile pattuizione, infatti, riguarda le modalità e i tempi del pagamento e l'inopponibilità delle eccezioni, ma non travolge di per sé la disciplina della decadenza, che risponde a una diversa esigenza di tutela.

Cosa cambia in concreto

La distinzione ha effetti pratici rilevanti.

Per il creditore (tipicamente la banca): la presenza della clausola "a prima richiesta" non è un salvacondotto. Se il testo contrattuale non contiene anche una espressa rinuncia al termine dell'art. 1957 c.c., il creditore rischia di decadere dalla garanzia qualora non attivi tempestivamente le proprie iniziative contro il debitore principale.

Per il fideiussore: la clausola non lo priva della protezione dell'art. 1957 c.c., salvo che il contratto preveda una rinuncia chiara e specifica. Chi ha prestato garanzia può quindi verificare se, nel proprio caso, il creditore sia decaduto per non aver agito nei termini.

Per chi redige o negozia i contratti di garanzia: la lezione è che nulla può essere lasciato all'implicito. Se l'intento è quello di escludere la decadenza, occorre una previsione autonoma ed esplicita, distinta dalla clausola sul pagamento a prima richiesta.

Cosa fare in concreto

Una riflessione conclusiva

La pronuncia conferma un principio di sostanza: le tutele di legge non si perdono per effetto di clausole generiche. La chiarezza redazionale, tanto più in materia di garanzie, resta il presidio migliore contro il contenzioso.

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni contratto ha il suo equilibrio.

Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.