Fideiussione e ristrutturazione del debito d'impresa: quando il garante è liberato
Chi garantisce i debiti di un'impresa in crisi resta obbligato anche dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione? Una pronuncia della Corte d'Appello di Brescia riapre il tema. La regola generale è nota, ma i margini di manovra dipendono dal contenuto dell'accordo e dalla base normativa applicata. Analizziamo cosa cambia, con la dovuta prudenza su una decisione di merito non consolidata.
Il fatto
Secondo la notizia diffusa dalla stampa specializzata, la Corte d'Appello di Brescia avrebbe affrontato la posizione dei fideiussori di un'impresa che ha ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, con effetti sui crediti di enti pubblici come l'INPS.
Una precisazione necessaria: al momento non risultano pubblicamente verificabili gli estremi completi della decisione (numero di sentenza e RG). Trattiamo quindi il tema in via generale, senza attribuire alla pronuncia un principio di diritto che non possiamo leggere nel testo ufficiale. Le considerazioni che seguono valgono come inquadramento della materia, non come commento a una massima consolidata.
La regola generale: la falcidia del debitore non libera il garante
Il punto di partenza è opposto a quello che l'intuizione suggerirebbe. Nelle procedure di regolazione della crisi, la riduzione del debito dell'impresa non si estende automaticamente ai coobbligati e ai fideiussori.
È un principio radicato nel diritto delle obbligazioni. La fideiussione è un'obbligazione accessoria (art. 1936 c.c. ne definisce la figura), ma l'accessorietà e le eccezioni che il fideiussore può opporre sono disciplinate dagli artt. 1939-1945 c.c.. In particolare, l'art. 1945 c.c. consente al garante di opporre le eccezioni del debitore principale, con eccezione di quelle personali. La remissione o la falcidia disposta in sede concorsuale non rientra tra le eccezioni che liberano il garante: la logica è confermata anche in materia concordataria (cfr. art. 117 del Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019).
La ragione è pratica prima ancora che giuridica. La garanzia serve proprio a coprire il rischio di insolvenza del debitore principale. Se la ristrutturazione liberasse anche il fideiussore, la funzione stessa della garanzia verrebbe meno nel momento in cui serve.
Quando il garante può essere liberato
Esistono margini, ma sono circoscritti. La liberazione del fideiussore può derivare da:
- una specifica previsione dell'accordo di ristrutturazione che estenda gli effetti ai garanti (patto contrario, ammesso dal principio generale);
- una disciplina di procedura che produca effetti anche sui coobbligati, da verificare caso per caso.
Sul piano della base normativa, va distinta la procedura. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) il cosiddetto *cram down* fiscale e contributivo — cioè l'omologazione anche senza l'adesione dell'ente pubblico — è previsto dall'art. 63, comma 2-bis, CCII. Nel concordato preventivo il meccanismo è invece regolato dall'art. 88 CCII. Non sono intercambiabili: l'effetto sui garanti dipende dalla procedura effettivamente adottata e dal testo dell'accordo omologato.
Cosa cambia per l'impresa e per il garante
Un chiarimento terminologico utile. Quando l'INPS o un committente agiscono contro il fideiussore, esercitano un'azione diretta verso il garante, non un'azione di regresso. Il *regresso* è, al contrario, l'azione che spetta al fideiussore verso il debitore principale dopo aver pagato (art. 1950 c.c.).
Detto questo, il messaggio operativo è duplice. Per l'impresa in crisi: l'omologa dell'accordo non mette al riparo chi ha prestato garanzie personali, salvo che ciò sia previsto espressamente. Per il socio, l'amministratore o il familiare che ha firmato una fideiussione: la ristrutturazione del debito aziendale non equivale, di per sé, alla propria liberazione.
Due limiti vanno tenuti fermi. Primo: eventuali pronunce favorevoli ai garanti restano decisioni di merito, non principi consolidati della Corte di Cassazione. Secondo: la liberazione, quando ammessa, riguarda i soli crediti inclusi nell'accordo, non l'intera esposizione del garante.
Cosa fare in concreto
- Mappate tutte le garanzie personali prestate a favore dell'impresa prima di avviare qualsiasi procedura di regolazione della crisi.
- Inserite nell'accordo una clausola espressa sulla sorte delle fideiussioni, se l'obiettivo è tutelare i garanti: senza patto contrario, la regola generale li mantiene obbligati.
- Verificate la procedura corretta (accordo ex art. 57 CCII o concordato) e la relativa base del cram down, perché da questa dipendono gli effetti.
- Non presumete la liberazione sulla base di una singola pronuncia di merito: valutate il rischio di azione diretta da parte dei creditori.
- Coordinate consulente della crisi e difesa dei garanti fin dall'inizio, per evitare che scelte procedurali penalizzino chi ha firmato le garanzie.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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