Ristrutturazione del debito aziendale e posizione del fideiussore
Quando un'impresa accede a uno strumento di regolazione della crisi, chi ha prestato garanzia personale si chiede se la falcidia del debito lo liberi a sua volta. La risposta, alla luce del Codice della crisi, non è affatto automatica. Distinguere tra transazione fiscale, cram down e remissione del debito è decisivo per capire quanto rischia davvero il fideiussore.
Il problema: il garante segue la sorte del debito principale?
La domanda ricorre in ogni operazione di risanamento: se l'impresa ottiene una riduzione del proprio debito attraverso uno strumento di regolazione della crisi, il fideiussore — cioè chi ha garantito con il proprio patrimonio l'adempimento — beneficia della stessa riduzione?
Una precisazione doverosa. Circola in questi mesi il richiamo a una pronuncia della Corte d'Appello di Brescia che avrebbe affermato la liberazione dei fideiussori in caso di omologazione forzosa (il cosiddetto *cram down*). Non essendo a oggi disponibili gli estremi identificativi completi della decisione (sezione, numero, data di deposito), evitiamo di attribuire una tesi specifica a una pronuncia non verificabile. Trattiamo perciò la questione come problema di sistema, sul quale il dato normativo è più solido di qualsiasi massima non riscontrabile.
Inquadramento normativo
Il punto di riferimento è l'art. 59 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). La norma disciplina la posizione di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso rispetto agli strumenti di regolazione della crisi. Il principio di fondo, coerente con la funzione stessa della garanzia, è che gli effetti favorevoli riconosciuti al debitore principale non si estendono automaticamente ai garanti: il creditore conserva l'azione per l'intero verso il coobbligato o il fideiussore, salvo diversa previsione. La garanzia serve proprio a questo — a coprire il creditore quando il debitore non paga integralmente.
Discorso diverso per i debiti tributari e contributivi, regolati dall'art. 63 CCII in tema di transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione. La disposizione, nella formulazione risultante dai correttivi (a partire dal D.Lgs. 83/2022 e successivi interventi), consente la falcidia dei crediti erariali e degli enti previdenziali, prevedendo anche l'omologazione in mancanza di adesione dell'amministrazione o dell'ente (il *cram down* fiscale) quando ricorrono i presupposti di legge. Anche qui, però, la falcidia opera sul rapporto tra impresa ed ente: non ne discende ipso iure la liberazione del garante.
Perché il richiamo all'art. 1239 c.c. va maneggiato con cautela
Si tende ad assimilare la falcidia concorsuale alla remissione del debito. L'accostamento è fuorviante. L'art. 1239 c.c. riguarda la remissione a favore del debitore principale e stabilisce che essa libera i fideiussori, salvo che il creditore abbia formulato riserva. Ma la falcidia disposta in uno strumento di regolazione della crisi non è una remissione volontaria: è un effetto legale conseguente all'omologazione, che opera in un contesto e con una funzione del tutto diversi. Applicare lo schema dell'art. 1239 c.c. porterebbe alla conclusione opposta rispetto alla logica dell'art. 59 CCII, che invece fa salvo il diritto del creditore verso i garanti. Confondere i due piani indebolisce, non rafforza, la posizione del garante.
Implicazioni pratiche per il fideiussore
Chi ha garantito un debito aziendale non può presumere di essere liberato per il solo fatto che l'impresa ha risanato la propria esposizione. La regola di sistema è l'opposto: il creditore — banca, Inps, committente — conserva l'azione integrale verso il garante, salvo pattuizioni o disposizioni specifiche. L'effetto liberatorio esiste, ma non è automatico e va argomentato caso per caso. Sul rapporto tra falcidia e garanti la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in senso restrittivo, negando l'estensione automatica dei benefici concordatari ai coobbligati.
Cosa fare in concreto
- Verifica il testo della garanzia: individua se sia una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia (il secondo è ancora più svincolato dalle vicende del debito principale).
- Non dare per scontata la liberazione: prima di considerarti fuori dal rischio, fatti confermare per iscritto la posizione dei creditori dopo l'omologazione.
- Distingui i crediti: separa la posizione verso i creditori privati da quella verso Inps e Agenzia delle Entrate, perché seguono regimi diversi (artt. 59 e 63 CCII).
- Valuta un accordo dedicato: se possibile, negozia una liberazione espressa o una riserva chiara nel contesto dello strumento di regolazione della crisi.
- Monitora le azioni di regresso: verifica se, pagato il creditore, resti esposto a pretese di rivalsa e con quali limiti.
Disclaimer
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