Terzo Settore

Finanza sociale e sostenibilità: cosa cambia per gli ETS

Il 25 e 26 giugno 2026 Verona ospita la Summer School di Cantieri ViceVersa, promossa dal Forum Terzo Settore con il Forum per la Finanza Sostenibile. Tema centrale: finanza sociale e transizione ecologica. L'evento non introduce norme, ma offre l'occasione per mettere a fuoco un fenomeno reale: gli obblighi di sostenibilità che raggiungono gli enti del Terzo settore per via indiretta.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

Il contesto

Il 25 e 26 giugno 2026 si tiene a Verona la Summer School di Cantieri ViceVersa, iniziativa del Forum Terzo Settore in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile. Tra i soggetti coinvolti figurano fondazioni bancarie (Acri), istituti di credito (Banco BPM, BPER Banca, BCC Roma, Unicredit), reti del non profit (CSVnet) e centri di ricerca come Aiccon e Fondazione Sodalitas.

Non siamo di fronte a un evento che introduce nuove norme. Si tratta di un appuntamento formativo e di confronto. Proprio per questo è utile distinguere il piano della discussione di settore da quello degli obblighi giuridici, che gli enti del Terzo settore (ETS) tendono a confondere.

Inquadramento normativo

La normativa europea sulla sostenibilità nel settore finanziario poggia su tre pilastri. Il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) impone agli operatori finanziari obblighi di informativa sui rischi e sugli impatti di sostenibilità dei prodotti collocati. La Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) estende e rafforza la rendicontazione di sostenibilità per le imprese di maggiori dimensioni. Il Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) definisce i criteri per qualificare un'attività economica come ecosostenibile.

È essenziale precisare un punto: questi atti non si applicano direttamente agli ETS. Gli enti del Terzo settore non sono destinatari diretti di SFDR, CSRD o Tassonomia. Restano invece soggetti agli obblighi di rendicontazione propri: il bilancio sociale ex art. 14 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), disciplinato nel dettaglio dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019.

L'effetto a cascata: il meccanismo giuridico

Il punto da capire è come una normativa non applicabile agli ETS finisca per condizionarli. Il meccanismo non è normativo, ma contrattuale.

Gli istituti finanziari soggetti a SFDR e CSRD adottano policy ESG interne per ottemperare ai propri obblighi di informativa. Per alimentare quella rendicontazione, devono raccogliere dati dai soggetti finanziati. Da qui discende che, in sede di erogazione di un prestito, di un finanziamento agevolato o di una linea di credito, l'ETS si vede richiedere documentazione e indicatori di sostenibilità non perché una norma lo imponga, ma perché la banca lo prevede nelle proprie condizioni contrattuali.

L'obbligo, quindi, nasce dal contratto e dalle policy dell'istituto, non da una disposizione direttamente applicabile al non profit. La conseguenza pratica è identica: l'ente che non è in grado di fornire quei dati rischia di vedersi precluso o irrigidito l'accesso alla finanza. La misurazione dell'impatto smette di essere un esercizio di immagine e diventa un requisito di accesso alle risorse.

Implicazioni pratiche

Per un ETS che accede a finanza bancaria, a bandi con cofinanziamento o a strumenti di finanza a impatto, il quadro cambia su tre fronti.

Primo: la richiesta di dati ESG diventa parte ordinaria dell'istruttoria di affidamento. Secondo: la qualità del bilancio sociale e dei sistemi di misurazione dell'impatto incide sulla capacità negoziale dell'ente. Terzo: chi non struttura per tempo la raccolta dei dati si trova a rincorrere richieste documentali in fase di urgenza, con il rischio di perdere finestre di finanziamento.

La sostenibilità, in altri termini, non è un ambito separato dalla compliance ordinaria. È opportuno per gli enti integrarla nei processi di rendicontazione già esistenti, evitando duplicazioni e impostando da subito un sistema coerente.

Cosa fare in concreto

Una nota di metodo

Partecipare a iniziative come la Summer School è utile per orientarsi. Ma il valore operativo nasce dal tradurre quanto appreso in procedure interne verificabili. La differenza tra un ente preparato e uno esposto non sta nella conoscenza del tema, bensì nella capacità di documentare il proprio impatto quando un terzo lo richiede.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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