Lavoro

Apprendistato al termine: conferma, recesso e dimissioni

Al termine del periodo formativo, il contratto di apprendistato non si estingue da solo: prosegue come rapporto a tempo indeterminato salvo che una delle parti receda. Capire chi deve fare cosa, entro quali termini e con quale preavviso è decisivo per evitare vincoli indesiderati o contestazioni. Ecco il quadro normativo e le indicazioni operative per datori e apprendisti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 luglio 2026 ·4 min

Il meccanismo di fondo: la prosecuzione automatica

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formativa. Questo dato, spesso trascurato, ha una conseguenza precisa: quando termina il periodo di formazione, il rapporto non si chiude, ma prosegue come normale rapporto a tempo indeterminato.

È l'articolo 42, comma 4, del D.lgs. 81/2015 a stabilirlo. Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto con preavviso, secondo l'articolo 2118 del Codice civile, a decorrere dal termine stesso. Se nessuno recede, il rapporto continua come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Durante lo svolgimento dell'apprendistato, invece, vale la regola dell'articolo 42: il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. La finestra di libera scelta si apre quindi al termine del periodo formativo.

Il recesso al termine: la finestra dell'art. 2118 c.c.

Alla scadenza del periodo formativo si apre uno spazio in cui entrambe le parti possono recedere liberamente, senza dover addurre una giusta causa o un giustificato motivo. È il cosiddetto recesso ad nutum, disciplinato dall'articolo 2118 del Codice civile.

Due precisazioni sono importanti.

La prima riguarda il preavviso. Il recesso richiede il rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto collettivo applicabile. Chi recede senza preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso.

La seconda riguarda la tempistica. Il preavviso decorre dal termine del periodo formativo. In pratica, il datore che intende non proseguire deve comunicare il recesso in modo che gli effetti si producano a partire da quella data. Superata la finestra senza recesso, il lavoratore è a tutti gli effetti un dipendente stabile e le successive cessazioni seguono le regole ordinarie del licenziamento.

Cosa cambia per il datore di lavoro

Per il datore, l'errore più frequente è ritenere che l'assenza di iniziativa produca la fine del rapporto. Non è così. Il silenzio equivale a conferma. Chi non intende trasformare l'apprendista in dipendente stabile deve attivarsi comunicando il recesso nella finestra utile, rispettando forma e preavviso.

Attenzione anche al profilo formativo: la mancata erogazione della formazione prevista può esporre a conseguenze, comprese quelle contributive. L'articolo 41, comma 1, del D.lgs. 81/2015 delinea le tipologie di apprendistato, ciascuna con obblighi formativi propri, il cui inadempimento incide sul regime agevolato riconosciuto in materia contributiva.

Cosa cambia per l'apprendista

Anche l'apprendista può recedere al termine del periodo formativo secondo l'articolo 2118. In questo caso si tratta di dimissioni, che devono essere presentate in forma telematica secondo la procedura ministeriale, salvo le eccezioni di legge. Le dimissioni orali o su carta libera, fuori dai casi previsti, non producono effetto.

Se l'apprendista intende invece proseguire, non deve fare nulla: alla scadenza del periodo formativo il rapporto continua automaticamente come tempo indeterminato, con applicazione piena della disciplina ordinaria.

Cosa fare in concreto

La gestione della fase finale dell'apprendistato richiede attenzione a scadenze e formalità. Consigliamo di predisporre per tempo le comunicazioni e di verificare la disciplina collettiva applicabile, così da evitare vincoli non voluti o cessazioni contestabili.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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