Contrattualistica

Contratti bancari e firma della banca: cosa dice la Cassazione

La Cassazione Civile, Sez. I, è tornata su un tema ricorrente nel contenzioso bancario: cosa accade quando il contratto reca la firma del cliente ma non quella della banca. La questione tocca direttamente la validità del rapporto e la possibilità di contestare addebiti e condizioni economiche. Per chi ha sottoscritto mutui, finanziamenti o contratti di conto, comprendere i confini del requisito di forma è decisivo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 giugno 2026 ·4 min

Il punto della questione

Molti contratti bancari prevedono la cosiddetta forma scritta a pena di nullità. Significa che, senza un documento scritto, il contratto non è valido. La domanda che da anni alimenta il contenzioso è una sola: serve davvero anche la firma della banca, oppure basta quella del cliente?

La pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, affronta proprio l'ipotesi del contratto monofirma: il modulo è sottoscritto dal correntista, ma manca la sottoscrizione dell'istituto. È uno scenario frequentissimo, perché nella prassi la banca conserva l'esemplare firmato dal cliente e consegna a quest'ultimo la propria copia.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 117 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), che impone la forma scritta per i contratti bancari e prevede la consegna di un esemplare al cliente. La norma è posta a tutela della parte considerata più debole: il cliente, appunto.

La giurisprudenza, a partire dalle Sezioni Unite n. 898/2018, ha chiarito che il requisito di forma ha qui una funzione informativa e protettiva, non solenne. Tradotto: serve a garantire che il cliente conosca le condizioni economiche, non a celebrare un rito formale. Da qui la conclusione che la sottoscrizione della banca non è indispensabile, purché il documento sia stato consegnato al cliente e la banca abbia comunque dato esecuzione al rapporto.

La pronuncia della Sez. I si colloca su questa linea e ne precisa i contorni. La firma del solo cliente non determina automaticamente la nullità: ciò che conta è che la volontà della banca risulti dal complesso degli atti, ad esempio dalla consegna del modulo, dall'avvio del rapporto o dalla produzione del contratto in giudizio da parte dell'istituto stesso.

Implicazioni pratiche

Il messaggio per il cliente è duplice. Da un lato, l'assenza della firma della banca non basta, da sola, per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e la conseguente restituzione di interessi e commissioni. Dall'altro, restano rilevanti i casi in cui manchi del tutto un documento sottoscritto dal cliente, oppure in cui la banca non sia in grado di dimostrare l'avvenuta consegna dell'esemplare.

Sul piano probatorio, la posizione si è quindi spostata. Chi contesta il contratto deve oggi puntare non solo sulla mancanza di firma, ma sull'assenza di prova della consegna o sulla genuinità stessa del documento prodotto.

Resta valida la regola opposta in un caso specifico: quando è la banca a invocare il contratto contro il cliente, deve poter dimostrare di averlo concluso nel rispetto della forma richiesta. La produzione in giudizio del documento firmato dal cliente, accompagnata dalla manifestazione di volontà dell'istituto, vale come perfezionamento dell'accordo.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La pronuncia consolida un approccio sostanziale: la forma scritta nei contratti bancari tutela l'informazione del cliente, non un formalismo fine a sé stesso. La strategia difensiva va quindi calibrata sui fatti concreti del singolo rapporto, più che su un'eccezione standardizzata.

Consigliamo di analizzare ogni contratto nella sua interezza, perché spesso i profili di maggiore interesse riguardano le condizioni economiche applicate più che la firma mancante.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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