Terzo Settore

Fiscalità del Terzo settore: le indicazioni operative per gli ETS

Con l'attesa entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo settore si avvicina la riforma della fiscalità per ETS, APS e ODV. La qualificazione fiscale dell'ente e il rapporto tra corrispettivi e costi diventano centrali. Vediamo i profili verificabili, distinguendo ciò che è consolidato da ciò che resta subordinato all'autorizzazione europea.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il quadro: cosa è certo e cosa va verificato

Il regime fiscale del Titolo X del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) rappresenta il capitolo più atteso della riforma. La sua efficacia è però condizionata: l'art. 104, comma 2, lega l'entrata in vigore delle misure fiscali all'autorizzazione della Commissione europea e alla decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quella autorizzazione.

Una precisazione doverosa. Circolano riferimenti a documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate con numerazione e data specifiche, indicati come pubblicati per chiarire l'applicazione delle nuove regole. Alla data di questo contributo il numero e la data esatta di tale circolare non risultano verificabili con certezza. Invitiamo perciò a trattare con cautela ogni riferimento puntuale e a consultare direttamente il portale dell'Agenzia prima di assumere decisioni operative. Ciò che segue si fonda sul testo normativo, che è invece stabile e consultabile.

Il cuore della qualificazione: art. 79

Il perno del sistema è l'art. 79 del Codice. La distinzione tra attività non commerciale e commerciale si gioca sul rapporto tra i corrispettivi percepiti e i costi effettivi dell'attività.

In sintesi: un'attività di interesse generale si considera non commerciale quando è svolta a titolo gratuito, dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, oppure per un importo che non ecceda di oltre il 5% i costi effettivi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi consecutivi.

Un esempio concreto. Un ETS che eroga corsi formativi sostiene costi effettivi per 100.000 euro l'anno. Finché i corrispettivi restano entro 105.000 euro (105% dei costi), l'attività può conservare natura non commerciale. Il superamento di quella soglia oltre il secondo periodo d'imposta consecutivo fa scattare la qualificazione commerciale, con effetti sull'imposizione diretta e sugli adempimenti.

La qualificazione dell'ente nel suo complesso — commerciale o non commerciale — dipende poi dalla prevalenza delle entrate non commerciali su quelle commerciali nell'insieme delle attività.

I regimi forfetari: a chi si applicano

Occorre distinguere con precisione, perché la platea dei beneficiari non è unica.

L'art. 80 disciplina il regime forfetario per gli ETS non commerciali, applicabile alle attività commerciali eventualmente svolte, con coefficienti di redditività differenziati per prestazioni di servizi e cessioni di beni, e per scaglioni di ricavi.

L'art. 86 prevede invece un regime forfetario specifico per ODV e APS di dimensioni ridotte, riservato agli enti con ricavi contenuti entro la soglia fissata dalla norma. È un regime distinto, con logica e destinatari propri: attribuirlo genericamente a tutte le APS e ODV è un errore ricorrente.

La scelta del regime va quindi calibrata sulla forma dell'ente, sull'entità dei ricavi commerciali e sulla convenienza rispetto al regime ordinario.

Separazione contabile e IVA

Gli ETS che affiancano attività non commerciali e commerciali devono tenere una separazione contabile adeguata. Non è un adempimento formale: la corretta imputazione di costi e ricavi incide direttamente sulla qualificazione fiscale dell'ente e sulla verifica delle soglie dell'art. 79.

Sul fronte IVA, il regime va valutato per singola tipologia di provento. Non tutti gli introiti seguono lo stesso trattamento: quote associative, corrispettivi specifici verso associati, contributi pubblici, sponsorizzazioni e proventi da attività commerciale possono avere regimi differenti. Una lettura indifferenziata espone a errori sanzionabili.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la decorrenza applicabile al proprio ente, subordinata all'autorizzazione UE e al periodo d'imposta di riferimento; non dare per acquisita una data specifica senza riscontro ufficiale.
  2. Mappare le attività distinguendo quelle di interesse generale a titolo gratuito, quelle entro i costi effettivi e quelle potenzialmente commerciali.
  3. Monitorare le soglie dell'art. 79, con particolare attenzione al margine del 5% e al limite dei due periodi d'imposta consecutivi.
  4. Impostare o aggiornare la separazione contabile, così da documentare in modo verificabile il rapporto corrispettivi/costi.
  5. Analizzare i profili IVA per tipologia di provento, evitando trattamenti uniformi non giustificati.

È opportuno programmare per tempo una revisione dell'assetto fiscale e contabile dell'ente, così da affrontare l'entrata in vigore delle nuove regole senza esposizioni improvvise.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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