Fiscalità del Terzo settore: i documenti di prassi e cosa verificare negli ETS
Il regime fiscale degli enti del Terzo settore continua a essere oggetto di confronto tra istituzioni, enti e operatori. L'occasione sono le iniziative di approfondimento promosse anche dall'Agenzia delle Entrate sull'applicazione del Codice del Terzo settore. Il tema centrale resta uno: la qualifica di ETS non garantisce, di per sé, alcuna esenzione automatica. Vediamo perché e cosa è opportuno verificare.
Il contesto
La fiscalità degli enti del Terzo settore resta una delle materie più discusse del comparto. Periodicamente, l'Agenzia delle Entrate e il mondo accademico promuovono momenti di confronto sull'applicazione concreta del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017, di seguito "CTS"), segno che il quadro non è ancora pienamente assestato.
Il punto da cui partire è semplice ma spesso frainteso: essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e qualificarsi come ETS non comporta, in automatico, l'applicazione di un regime fiscale di favore. Le agevolazioni esistono, ma sono condizionate al rispetto di requisiti specifici, diversi a seconda della misura considerata.
Inquadramento normativo
Il Titolo X del CTS disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Va chiarito un equivoco diffuso: non l'intero Titolo X dipende dall'autorizzazione della Commissione europea. Diverse disposizioni sono già operative, mentre alcune misure specifiche—in particolare l'art. 79 CTS, che individua i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale—sono subordinate all'efficacia che la stessa norma collega ai passaggi unionali e all'operatività piena del RUNTS.
Meritano attenzione, in particolare:
- l'art. 79 CTS, che definisce quando l'attività di interesse generale è considerata non commerciale;
- l'art. 80 CTS, sul regime forfetario per gli ETS non commerciali;
- l'art. 86 CTS, sul regime forfetario per organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS).
Sul fronte IVA, va evitata ogni semplificazione: la revisione del trattamento delle attività associative (avviata con l'art. 5 del d.l. 146/2021) ha subito più rinvii della decorrenza. Lo stato di applicazione va quindi verificato di volta in volta sulle fonti aggiornate, senza darlo per definito.
È utile distinguere, infine, due piani. La legge fissa la regola. I documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate—circolari e risoluzioni—non creano diritto, ma orientano l'azione degli uffici e definiscono le aspettative legittime dei contribuenti. Quando l'Amministrazione interviene su una materia, gli enti hanno un parametro più chiaro su come l'attività sarà valutata in sede di controllo.
Implicazioni pratiche
Per un ETS, la conseguenza operativa è netta: la forma giuridica non basta. Ciò che rileva è la natura concreta dell'attività svolta e la sua corretta rappresentazione contabile.
Un ente iscritto al RUNTS che svolge attività di interesse generale dietro corrispettivi superiori ai costi può essere considerato, ai fini fiscali, ente commerciale. Con effetti rilevanti su imposte dirette, obblighi dichiarativi e, in prospettiva, IVA.
Il rischio maggiore nasce dalla distanza tra ciò che l'ente "si sente" e ciò che i numeri dimostrano. Una qualifica sulla carta non protegge da una riqualificazione fondata sui fatti.
Cosa fare in concreto
- È opportuno verificare l'esatta iscrizione e la sezione di appartenenza nel RUNTS, perché da essa dipendono i regimi applicabili.
- Si raccomanda di riclassificare le entrate distinguendo con chiarezza attività non commerciali, commerciali e di raccolta fondi.
- È utile simulare i diversi regimi disponibili (artt. 80 e 86 CTS) prima di assumere scelte definitive, valutandone la convenienza sul caso specifico.
- È consigliabile predisporre scritture contabili coerenti con la natura delle attività, conservando la documentazione idonea a dimostrarne il carattere non commerciale.
- Si suggerisce di monitorare i documenti di prassi e lo stato di efficacia delle norme subordinate, evitando di basare scelte su discipline non ancora operative.
La solidità di una posizione fiscale, nel Terzo settore, si costruisce sulla coerenza tra qualifica, attività effettiva e contabilità. È su questo allineamento che si gioca la tenuta dell'ente in caso di verifica.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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