Lavoro

Fondi pensione e iscrizione automatica: cosa prevede la riforma 2026

Lo schema di riforma collegato alla legge di Bilancio 2026 introdurrebbe, dalla seconda metà dell'anno, l'iscrizione automatica dei neoassunti del settore privato ai fondi pensione contrattuali. Si tratta di un meccanismo diverso dal tacito conferimento del TFR già in vigore. Vediamo cosa cambierebbe per lavoratori e aziende, con la cautela imposta da un iter normativo ancora aperto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Secondo lo schema di riforma collegato alla legge di Bilancio 2026, ancora in corso di definizione e in attesa di pubblicazione e dei relativi decreti attuativi, dalla seconda metà del 2026 i lavoratori neoassunti del settore privato verrebbero iscritti automaticamente a un fondo pensione contrattuale, salvo loro diversa scelta.

La decorrenza indicata (1° luglio 2026) e il contenuto puntuale delle norme non sono dati definitivi: vanno letti come previsioni soggette a modifica nel testo finale. Trattiamo quindi il tema in termini ipotetici, distinguendo ciò che è già diritto vigente da ciò che la riforma introdurrebbe.

Inquadramento normativo

Il punto centrale è non confondere due istituti distinti.

Il tacito conferimento del TFR (vigente). L'art. 8 del D.lgs. 252/2005 prevede già oggi un meccanismo di silenzio-assenso: il lavoratore ha sei mesi dall'assunzione per decidere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a previdenza complementare. In assenza di scelta entro quel termine, il solo TFR maturando confluisce alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi. Questo meccanismo riguarda esclusivamente il TFR e opera già da anni.

L'iscrizione automatica – auto-enrolment (in progetto). È un meccanismo concettualmente diverso. Non si limita a indirizzare il TFR: comporta l'adesione del lavoratore al fondo come tale, con i relativi obblighi e con possibili effetti sul versamento del contributo del lavoratore e sull'attivazione del contributo datoriale previsto dai contratti collettivi. In sostanza, mentre il tacito conferimento sposta una somma (il TFR), l'auto-enrolment iscrive la persona al fondo.

Il nodo interpretativo da chiarire nei decreti attuativi è proprio questo: se il nuovo meccanismo modifichi il termine dei sei mesi, se l'iscrizione automatica attivi anche la contribuzione del lavoratore e la quota a carico del datore, e con quali modalità il lavoratore possa esercitare il recesso. Finché il testo non è definitivo, sono profili aperti.

La riforma interverrebbe inoltre sui criteri di investimento dei comparti e sulla flessibilità della prestazione finale, ampliando le opzioni tra capitale e rendita. Restano fermi, salvo modifica, i criteri sulle anticipazioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 252/2005.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore neoassunto. Cambierebbe l'impostazione di default: oggi, senza scelta, confluisce il solo TFR; con l'auto-enrolment l'inerzia porterebbe all'iscrizione piena al fondo. Chi vuole restare nel TFR in azienda dovrebbe attivarsi con una manifestazione di volontà espressa. È quindi essenziale comprendere le opzioni nei termini previsti, anziché lasciarle decise dal silenzio.

Sul fronte dei prelievi, l'art. 11 D.lgs. 252/2005 consente già oggi anticipazioni della posizione maturata: fino al 75% in qualsiasi momento per spese sanitarie connesse a terapie e interventi straordinari; fino al 75% dopo otto anni di iscrizione per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa; fino al 30% dopo otto anni per ulteriori esigenze. Sono percentuali e anzianità da verificare alla luce del testo definitivo della riforma.

Per l'azienda. L'impatto è organizzativo. Vanno aggiornate le procedure di onboarding, l'informativa consegnata al neoassunto e la gestione dei flussi verso il fondo, distinguendo con chiarezza adesione, conferimento del TFR e attivazione del contributo datoriale.

Cosa fare in concreto

In sintesi

La riforma sposterebbe il punto di equilibrio dall'attuale tacito conferimento del solo TFR verso l'iscrizione automatica al fondo. Resta un progetto: decorrenza e dettagli vanno confermati dal testo finale. Distinguere i due istituti è la chiave per orientarsi.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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