Lavoro

Fondi pensione e ritiro del capitale: cosa cambia con le ipotesi della Legge di Bilancio 2026

Si discute di nuove modalità per ritirare il capitale accumulato nei fondi pensione: rendite a durata definita, prelievi flessibili ed erogazioni frazionate sarebbero allo studio nell'ambito della Legge di Bilancio 2026. Il quadro non è ancora consolidato. Conviene capire fin d'ora cosa resta fermo nel sistema della previdenza complementare e quali scelte richiedono attenzione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 giugno 2026 ·4 min

Il quadro: indiscrezioni in attesa di testo definitivo

Nelle ultime settimane sono circolate notizie su una possibile riforma delle modalità di erogazione delle prestazioni dei fondi pensione, da inserire nella Legge di Bilancio 2026. Si parla di tre nuove formule: rendite a durata definita, prelievi liberi del capitale ed erogazione frazionata nel tempo.

Un avvertimento è doveroso. Alla data di redazione di questo contributo non risulta pubblicato un testo normativo definitivo che disciplini queste opzioni con contenuti e scadenze certe. Le informazioni in circolazione hanno natura di anticipazione e vanno trattate come tali. Per questo motivo le descriviamo al condizionale: diventeranno regole operative solo se e quando entreranno in una legge vigente, con eventuali regolamenti attuativi e orientamenti della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

In assenza di estremi ufficiali, evitiamo di indicare date di scadenza come certe. Chi legge dovrebbe diffidare di scadenze "perentorie" non ancorate a un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Inquadramento normativo: il sistema attuale resta il riferimento

La previdenza complementare è regolata dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La disciplina delle prestazioni è contenuta nell'articolo 11, che oggi prevede, al raggiungimento dei requisiti pensionistici, l'erogazione in forma di rendita e la possibilità di liquidare in capitale fino al 50% del montante accumulato.

Sul piano fiscale, sempre l'articolo 11 del Dlgs 252/2005 prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 15% sulla parte imponibile della prestazione. Tale aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. È un regime sostitutivo: non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef. Questo trattamento agevolato è uno degli elementi che rende rilevante la durata effettiva dell'adesione e le modalità con cui si incassa la prestazione.

Le eventuali nuove formule, qualora introdotte, dovranno coordinarsi con questo impianto. Finché ciò non avviene, è l'articolo 11 a governare la materia.

Implicazioni pratiche: il nodo del rischio di longevità

La scelta tra rendita vitalizia e formule che restituiscono il capitale in modo più flessibile non è neutra. La rendita vitalizia trasferisce al fondo il cosiddetto rischio di longevità: l'iscritto riceve un importo finché vive, qualunque sia la sua durata di vita. È una forma di protezione contro l'eventualità di "sopravvivere ai propri risparmi".

Le formule alternative — prelievi liberi o erogazioni a durata definita — offrono maggiore disponibilità immediata e flessibilità, ma spostano sull'iscritto la gestione del rischio: il capitale può esaurirsi prima del previsto. È un trade-off classico tra liquidità e sicurezza nel lungo periodo.

Per i lavoratori prossimi alla quiescenza, e in particolare per chi ha aderito da molti anni e beneficia dell'aliquota fiscale ridotta, la decisione va ponderata sul proprio orizzonte di vita atteso, sulla presenza di altre fonti di reddito e sul nucleo familiare.

Cosa fare in concreto

In sintesi

Le nuove opzioni di ritiro sono al momento ipotesi di riforma. Il riferimento operativo resta il Dlgs 252/2005, articolo 11, con il suo regime di prestazioni e la tassazione sostitutiva agevolata. Monitorare l'iter normativo e attendere il testo definitivo è la condotta più prudente.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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