Lavoro

Adesione automatica ai fondi pensione: la novità in arrivo per i neoassunti

Si discute di introdurre, per i neoassunti del settore privato, l'adesione automatica alla previdenza complementare, con possibilità di rinuncia. La misura, allo stato attuale, deriva da proposte collegate alla manovra di bilancio e richiede testo definitivo e decreti attuativi. Conviene capirne fin d'ora la logica, senza darla per vigente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 giugno 2026 ·4 min

Premessa: una novità ancora in costruzione

Nel dibattito sulla manovra di bilancio è tornata l'ipotesi di introdurre il cosiddetto silenzio-assenso (o adesione automatica) alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione. L'idea: chi viene assunto verrebbe iscritto a un fondo pensione contrattuale salvo che esprima, entro un certo termine, la volontà di non aderire.

Un chiarimento doveroso fin da subito. Alla data di redazione di questo contributo, la misura non risulta confermata da un testo normativo definitivo né corredata dei decreti attuativi necessari a renderla operativa. Indicazioni circolate parlano di una decorrenza dal 1° luglio 2026, ma termini, fondo di destinazione predefinito e modalità tecniche restano da definire. Trattiamo quindi una novità in arrivo, non un diritto già vigente.

Inquadramento normativo

La previdenza complementare costituisce il cosiddetto secondo pilastro del sistema pensionistico: si affianca alla pensione pubblica obbligatoria (primo pilastro, INPS) per integrare il reddito al termine dell'attività lavorativa. La disciplina di riferimento è il D.lgs. 252/2005, che già oggi prevede un meccanismo di silenzio-assenso limitato al conferimento del TFR maturando (art. 8, comma 7).

La novità in discussione amplierebbe questo schema, estendendo l'adesione automatica all'iscrizione stessa al fondo, non al solo destino del TFR. Finché non sarà disponibile il testo primario (articolo e comma del provvedimento) e i relativi decreti, le condizioni operative vanno considerate provvisorie. Su questo punto invitiamo alla prudenza: agire oggi su dati non definitivi è prematuro.

Cosa cambierebbe per il lavoratore

Il punto da chiarire è la facoltà di opt-out, cioè la possibilità di rinunciare all'adesione automatica. Non si tratta di un "diritto di recesso" in senso tecnico: il recesso presuppone un contratto già perfezionato da sciogliere. Qui si parla, più correttamente, di facoltà di non aderire entro un termine prefissato, manifestando una volontà contraria che impedisce il perfezionarsi dell'iscrizione.

Va poi distinto con attenzione cosa sarebbe automatico e cosa resterebbe su scelta:

Presentare questi tre elementi come un unico automatismo sarebbe fuorviante. Restano distinti e governati da regole diverse.

Cosa cambierebbe per l'azienda

Per i datori di lavoro l'impatto sarebbe principalmente sul piano degli adempimenti informativi e gestionali: comunicazione al neoassunto, gestione del termine per l'opt-out, corretto avvio dei versamenti verso il fondo contrattuale di riferimento. Anche qui, modalità e tempistiche dipenderanno dai decreti attuativi e, plausibilmente, dalle indicazioni di COVIP.

Cosa fare in concreto

In attesa del testo definitivo, è opportuno predisporsi senza agire su dati provvisori.

Per il lavoratore:

Per l'azienda:

È opportuno non rinviare la fase di verifica, ma è altrettanto opportuno non anticipare scelte definitive finché il quadro non sarà consolidato.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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