Lavoro

Fondi pensione e privilegio dei crediti: origine o destinazione?

Quando un datore di lavoro finisce in crisi, non tutti i crediti legati alla previdenza complementare hanno la stessa tutela. Il nodo riguarda il privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.: spetta solo ad alcune voci destinate ai fondi pensione. Comprendere il criterio che distingue i crediti privilegiati da quelli chirografari è decisivo per lavoratori, fondi e procedure concorsuali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 ottobre 2026 ·4 min

Il quadro normativo

L'art. 2751-bis n. 1 del codice civile attribuisce un privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti del lavoratore subordinato per retribuzioni, indennità di fine rapporto (TFR) e ogni altro credito derivante dalla prestazione di lavoro. Il privilegio è una causa legittima di prelazione: in sede di concorso tra creditori, chi ne gode viene soddisfatto prima dei creditori chirografari, ossia di chi non dispone di garanzie e resta esposto al rischio di soddisfazione solo parziale o nulla.

La previdenza complementare è disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L'art. 8 individua le fonti di finanziamento dei fondi pensione, che possono derivare dal contributo a carico del lavoratore, dal contributo a carico del datore di lavoro e dal conferimento del TFR maturando. Si tratta di tre canali distinti, con natura giuridica non omogenea: ed è proprio da questa eterogeneità che nasce la questione del privilegio.

Il punto controverso: origine o destinazione del credito

Il problema sorge perché somme con origine diversa confluiscono tutte nello stesso contenitore, il fondo pensione. Ci si è chiesti se il privilegio segua la destinazione delle somme (la previdenza complementare) oppure la loro origine (il rapporto di lavoro).

La risposta tende a privilegiare il criterio dell'origine. In questa prospettiva, godono del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. le somme che originano direttamente dalla posizione del lavoratore: il TFR maturando conferito al fondo e la quota contributiva a carico dello stesso lavoratore. Si tratta, in sostanza, di retribuzione differita o di accantonamenti che appartengono alla sfera patrimoniale del prestatore.

Diverso è il discorso per il contributo a carico del datore di lavoro di natura previdenziale. Questo non nasce dalla prestazione lavorativa come corrispettivo del lavoratore, ma da un obbligo contributivo gravante sull'impresa. Mancando l'origine retributiva, il credito corrispondente non rientra nel perimetro del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e resta, salvo diverse previsioni, in posizione deteriore.

> Nota di cautela. Al momento della redazione non risulta verificabile una pronuncia delle Sezioni Unite con il numero e l'anno indicati nella fonte originaria. Il presente contributo è pertanto impostato come analisi del quadro normativo e dei criteri interpretativi, senza attribuire a una specifica sentenza principi non confermabili. Chi intenda agire su una posizione concreta verifichi gli estremi dell'eventuale pronuncia e ne consulti il testo integrale.

Implicazioni pratiche

Per i fondi di previdenza complementare. Nell'insinuazione al passivo di una procedura concorsuale, non è indifferente il titolo con cui il credito viene chiesto. Le somme di origine datoriale di natura previdenziale rischiano di essere ammesse in via chirografaria, con recupero incerto. Una qualificazione corretta fin dall'istanza evita contestazioni e riduzioni del grado.

Per i lavoratori. La quota di TFR conferita al fondo e i versamenti a proprio carico conservano una tutela forte anche in caso di insolvenza del datore. La parte di provvista di origine datoriale, invece, può essere più esposta: è un elemento da considerare nelle scelte di adesione e nel monitoraggio della propria posizione.

Per il Fondo di garanzia INPS. Il Fondo interviene a tutela del TFR e di alcuni crediti di lavoro in caso di insolvenza. Il perimetro dei crediti privilegiati incide sul riparto e sui rapporti tra garanzia pubblica, fondo complementare e massa dei creditori. La distinzione per origine del credito definisce chi recupera cosa e in quale ordine.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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