Lavoro

Fondi pensione: come si ritira il capitale e quanto si paga di tasse

Il momento del pensionamento apre la scelta su come incassare quanto accumulato nel fondo pensione: rendita, capitale o forme miste. Una decisione che incide sulla tassazione e sulla pianificazione finanziaria a lungo termine. Vediamo il quadro normativo vigente, le opzioni effettivamente previste e le verifiche da fare prima di firmare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 giugno 2026 ·4 min

Il contesto

Si è diffusa di recente la notizia di presunte nuove modalità di ritiro del capitale dai fondi pensione, con scadenze fissate nel 2026, che sarebbero introdotte dalla Legge di Bilancio. Al momento della redazione di questo contributo, tali istituti — descritti come "rendite a durata definita", "prelievi liberi" ed "erogazione frazionata" — non risultano riconducibili a disposizioni vigenti e verificabili in Gazzetta Ufficiale, né a un provvedimento attuativo Covip identificabile con estremi certi.

Per questa ragione preferiamo non trattare come diritto vigente ciò che, allo stato, resta materia di possibili bozze o ipotesi di riforma. Riportiamo invece il quadro normativo effettivamente in vigore, che già oggi disciplina con precisione le forme di prestazione e il loro regime fiscale.

Inquadramento normativo

La previdenza complementare è regolata dal Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252. L'art. 11 disciplina le prestazioni: al raggiungimento dei requisiti pensionistici, l'iscritto può ottenere la prestazione in forma di rendita oppure, entro determinati limiti, in capitale.

In particolare, l'art. 11, comma 3, prevede che la prestazione possa essere erogata in capitale fino al 50% del montante maturato. È possibile ottenere il 100% in capitale solo quando la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale: una soglia pensata per tutelare le posizioni di importo contenuto.

Sul piano fiscale, l'art. 11, comma 6, stabilisce una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile della prestazione, con aliquota base del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Si tratta di un regime sostitutivo agevolato, alternativo alla tassazione ordinaria IRPEF.

Per i dipendenti pubblici la materia è regolata, oltre che dal Dlgs 252/2005, dagli accordi di settore e dai fondi negoziali di riferimento (ad esempio il fondo Perseo Sirio), con specificità che vanno verificate caso per caso. Non rileva, su questo punto, l'art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, che si limita a definire l'elenco delle pubbliche amministrazioni.

Le forme di prestazione: differenze pratiche

Le opzioni effettivamente disponibili oggi sono essenzialmente due, con effetti molto diversi.

Rendita. Il montante (o la quota non riscossa in capitale) viene convertito in una rendita periodica vitalizia. Assicura un flusso stabile, ma vincola il capitale alle condizioni di conversione del fondo.

Capitale. Permette di incassare in un'unica soluzione fino al 50% (o, ai limiti di legge, il 100%) del montante. Offre liquidità immediata, ma sottrae la somma alla rivalutazione previdenziale.

La scelta non è neutra sul piano fiscale: la ritenuta sostitutiva del 9-15% si applica alla parte imponibile, ma la composizione del montante (contributi dedotti, rendimenti già tassati, eventuali quote ante 2007) incide sull'importo effettivamente soggetto a imposta. Due posizioni di pari valore nominale possono produrre carichi fiscali differenti.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore prossimo alla pensione la decisione è definitiva e va calibrata su esigenze di liquidità, situazione reddituale e composizione del montante. La differenza tra rendita e capitale non è solo finanziaria: incide sulla tassazione complessiva e sulla disponibilità futura delle somme.

Quanto alle annunciate riforme, è opportuno seguirne l'eventuale conversione in norma vigente prima di assumere decisioni basate su modalità non ancora confermate.

Cosa fare in concreto

  1. Richiedi al fondo il prospetto del montante, con la scomposizione tra quote dedotte, rendimenti e quote ante 2007: è la base per stimare l'imponibile.
  2. Verifica gli anni di partecipazione: oltre il quindicesimo, l'aliquota sostitutiva scende, fino al 9%.
  3. Confronta rendita e capitale anche sul piano fiscale, non solo finanziario, simulando entrambe le ipotesi.
  4. Controlla la disciplina del tuo fondo specifico, in particolare nel pubblico impiego, dove valgono accordi e regolamenti dedicati.
  5. Diffida delle scadenze annunciate non ancora confermate in Gazzetta Ufficiale: è opportuno valutare ogni novità con anticipo, ma sulla base di norme effettivamente vigenti.

Conclusioni

Il quadro vigente offre già strumenti precisi per pianificare il ritiro del capitale, con un regime fiscale agevolato. Le ipotesi di riforma vanno monitorate, ma le decisioni patrimoniali si fondano su norme certe, non su annunci.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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