Lavoro

TFR e stipendi arretrati: il Fondo di garanzia INPS in caso di crisi del datore di lavoro

Quando il datore di lavoro non paga il TFR o le ultime retribuzioni e versa in stato di insolvenza, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS. Si tratta di un'obbligazione previdenziale autonoma, con regole proprie su requisiti, prescrizione ed eccezioni opponibili. Qui ricostruiamo il quadro normativo e i passaggi che condizionano l'accesso alla prestazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 giugno 2026 ·4 min

Inquadramento normativo

Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è istituito presso l'INPS dall'art. 2 della Legge n. 297/1982. La sua funzione è sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR maturato dal lavoratore e non corrisposto.

A questo nucleo originario si è aggiunta la tutela introdotta dal D.Lgs. n. 80/1992, attuativo della direttiva 80/987/CEE, che estende la garanzia ad alcuni crediti di lavoro diversi dal TFR. In particolare, l'art. 2 del D.Lgs. 80/1992 copre le retribuzioni relative alle ultime tre mensilità del rapporto, purché rientranti nei dodici mesi che precedono la data individuata dalla legge (deposito dell'istanza di apertura della procedura concorsuale o, negli altri casi, inizio dell'esecuzione forzata). L'importo è soggetto a un massimale, determinato dalla normativa di settore e aggiornato dalle circolari INPS (*estremi da verificare alla data della domanda*).

Un punto qualificante è la natura dell'obbligazione del Fondo. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere che si tratta di un'obbligazione previdenziale e autonoma rispetto a quella retributiva originaria del datore di lavoro, e non di una mera successione nel debito (*orientamento Cass. sez. lavoro; estremi puntuali da verificare*).

Implicazioni pratiche

L'autonomia dell'obbligazione produce conseguenze concrete su due fronti.

Sul piano delle eccezioni, l'INPS può opporre al lavoratore solo le eccezioni proprie del rapporto previdenziale (ad esempio il mancato verificarsi dei presupposti di legge), ma non quelle che il datore di lavoro avrebbe potuto sollevare sul credito retributivo, una volta che questo sia stato accertato nelle sedi competenti.

Sul piano della prescrizione, il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in cinque anni. Trattandosi di credito previdenziale autonomo, il termine non coincide con quello del credito retributivo verso il datore: decorre dal momento in cui sorge il diritto verso il Fondo, ossia dal perfezionarsi dei presupposti previsti dalla legge (chiusura del passivo o esito infruttuoso dell'esecuzione). Su questa decorrenza esiste un orientamento di legittimità che àncora il dies a quo al verificarsi delle condizioni di accesso (*estremi da verificare nel caso concreto*).

Va distinto, poi, lo scenario applicabile.

Datore soggetto a procedura concorsuale (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato, liquidazione coatta). Il lavoratore deve far accertare il proprio credito nella procedura, di norma tramite insinuazione al passivo. È l'esito di questa fase a fondare la domanda al Fondo.

Datore non assoggettabile a procedura concorsuale (ad esempio piccoli datori sotto soglia). In questo caso non esiste un passivo da insinuare: il lavoratore deve agire in via esecutiva e dimostrare che l'esecuzione forzata è risultata, in tutto o in parte, infruttuosa.

Cosa fare in concreto

  1. Accertare il credito nella sede corretta. Se il datore è in procedura concorsuale, insinuare il credito al passivo; se non lo è, attivare l'esecuzione forzata.
  2. Documentare l'insolvenza. Conservare lo stato passivo esecutivo oppure il verbale di pignoramento negativo che attesti l'infruttuosità dell'esecuzione.
  3. Quantificare il credito ammissibile. Distinguere il TFR (art. 2 L. 297/1982) dalle ultime tre mensilità entro i dodici mesi (art. 2 D.Lgs. 80/1992), tenendo conto del massimale vigente.
  4. Presentare domanda all'INPS corredata della documentazione del rapporto di lavoro e dell'esito della procedura o dell'esecuzione.
  5. Verificare i termini di prescrizione applicabili al caso concreto, individuando con precisione il momento di decorrenza del quinquennio.

La corretta sequenza dei passaggi è decisiva: una domanda presentata prima del perfezionarsi dei presupposti, o oltre il termine di prescrizione, espone al rigetto a prescindere dalla fondatezza del credito sottostante.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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