Fondo di Garanzia INPS e TFR: si può ottenere senza fallimento del datore
Il Fondo di Garanzia INPS interviene sul TFR non pagato non solo in caso di fallimento del datore, ma anche quando l'impresa è insolvente e non assoggettabile a procedure concorsuali. La condizione è dimostrare, con un titolo esecutivo e un'esecuzione infruttuosa, che il credito non è recuperabile. Un dettaglio decisivo per chi vede il proprio TFR bloccato da un'azienda in difficoltà.
Il fatto e perché conta
Molti lavoratori credono che il Fondo di Garanzia INPS entri in gioco solo quando il datore di lavoro fallisce. Non è così. Il Fondo, istituito dall'art. 2 della legge n. 297/1982, garantisce il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) anche quando l'impresa è insolvente ma non può essere dichiarata fallita: si pensi ai piccoli imprenditori sotto le soglie di fallibilità, agli enti pubblici economici, alle imprese agricole.
Il punto è che le condizioni di accesso cambiano radicalmente rispetto al caso del fallimento. E chi non le conosce rischia di vedersi respingere la domanda.
Inquadramento normativo
La disciplina si regge su due pilastri. Il primo è l'art. 2 della legge n. 297/1982, che ha creato il Fondo di Garanzia per il TFR. Il secondo è il D.Lgs. n. 80/1992 (poi integrato dal D.Lgs. n. 186/2005), che ha esteso la tutela alle ultime tre mensilità di retribuzione e ha recepito la normativa europea sulla protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore.
Gli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 80/1992 distinguono due scenari. Se il datore è soggetto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta), il lavoratore deve solo insinuare il credito al passivo e attendere il riparto. Se invece il datore non è assoggettabile a tali procedure, il lavoratore deve percorrere una strada diversa: procurarsi un titolo esecutivo e tentare l'esecuzione forzata.
La Cassazione ha chiarito i contorni di questo secondo scenario. Con la sentenza n. 1178/2009 e, più di recente, con Cass. n. 17593/2016 e Cass. n. 579/2019, i giudici hanno confermato che il Fondo interviene se il lavoratore dimostra l'esecuzione infruttuosa, cioè di aver tentato senza esito il recupero coattivo del credito. Cass. n. 7585/2011 e n. 8529/2012 hanno precisato la portata della prova richiesta: non basta un'affermazione generica di insolvenza, occorre riscontro concreto dell'incapienza del patrimonio del datore.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore di una piccola impresa non fallibile che ha cessato l'attività o non paga il TFR, la sequenza è più impegnativa rispetto al caso del fallimento.
Serve anzitutto un titolo esecutivo: una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo divenuto definitivo o un verbale di conciliazione. Senza titolo non si può procedere.
Subito dopo occorre avviare l'esecuzione forzata (ad esempio un pignoramento) e documentarne l'esito negativo. È questo il passaggio che spesso viene sottovalutato: il Fondo non paga sulla base della mera constatazione che l'azienda è chiusa, ma richiede la prova che l'esecuzione non ha prodotto risultati per assenza di beni aggredibili.
Solo a valle di questa prova il lavoratore può presentare all'INPS la domanda di intervento del Fondo, che liquida il TFR maturato e le ultime tre mensilità nei limiti di legge.
Attenzione ai tempi: il diritto al TFR si prescrive in cinque anni. La prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, ma le attività giudiziali richieste allungano i tempi effettivi di incasso. Muoversi tardi significa rischiare di perdere il credito.
Cosa fare in concreto
- Verificate la natura del datore. Accertate se l'impresa è o meno assoggettabile a procedure concorsuali: da questo dipende l'intero percorso.
- Procuratevi un titolo esecutivo. Se non avete già una sentenza o un decreto ingiuntivo, agite in giudizio per ottenerlo prima possibile.
- Avviate e documentate l'esecuzione forzata. Conservate il verbale di pignoramento negativo o gli atti che attestano l'incapienza del patrimonio del datore.
- Presentate la domanda all'INPS allegando titolo esecutivo, prova dell'esecuzione infruttuosa e documentazione del rapporto di lavoro.
- Monitorate la prescrizione quinquennale e non lasciate maturare inerzia: ogni ritardo riduce le possibilità di recupero.
Consigliamo di valutare fin dall'inizio la strategia più efficiente per ottenere il titolo, perché la scelta dello strumento processuale incide sui tempi complessivi.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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