Condominio

Fondo morosi in condominio: i condomini in regola devono coprire i debiti degli inadempienti?

Un'assemblea può obbligare i condomini in regola a versare un fondo per coprire i debiti dei morosi? Una pronuncia della Corte d'Appello di Genova risponde di no, salvo presupposti stringenti. La questione tocca il cuore del regime di responsabilità condominiale e ha ricadute concrete su chi paga puntualmente le quote.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un'assemblea condominiale aveva deliberato l'istituzione di un "fondo morosi": ai condomini in regola con i pagamenti si chiedeva di anticipare le somme necessarie a coprire i debiti degli inadempienti verso i fornitori. La Corte d'Appello di Genova ha ritenuto illegittima questa impostazione, in assenza di un'urgenza dimostrata e di un chiaro meccanismo di restituzione delle somme anticipate.

Gli estremi completi della pronuncia (numero e data di deposito) non risultano al momento pubblicamente verificabili: il riferimento va quindi inteso come indicativo dell'orientamento e non come precedente puntualmente citabile. Il principio, tuttavia, è coerente con la disciplina codicistica.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è il carattere parziario dell'obbligazione condominiale. Ciascun condomino risponde dei debiti verso i terzi in proporzione alla propria quota millesimale: non esiste una solidarietà automatica per cui chi paga debba farsi carico anche della parte altrui.

Questo si collega all'art. 63 disp. att. c.c. Il primo comma consente all'amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi non versati dai condomini morosi. Il secondo comma stabilisce che i creditori del condominio devono prima escutere i condomini morosi e solo in via sussidiaria possono rivolgersi a quelli in regola. Lo stesso art. 63, al primo comma, prevede inoltre l'obbligo dell'amministratore di comunicare ai creditori che ne facciano richiesta i dati dei condomini morosi: è a questo obbligo informativo che si riferisce il termine semestrale, non a un'ipotetica scadenza per ottenere il decreto ingiuntivo.

Perché la delibera è nulla e non solo annullabile

La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti. Le delibere semplicemente annullabili vanno impugnate entro trenta giorni ai sensi dell'art. 1137 c.c.: decorso il termine, restano valide.

Una delibera che imponga stabilmente ai condomini in regola di accollarsi i debiti dei morosi non si limita a un vizio procedurale: altera il regime legale di responsabilità, sostituendo l'obbligazione parziaria con una solidarietà non prevista dalla legge. Per questo la giurisprudenza tende a qualificarla come nulla, con la conseguenza che l'invalidità può essere fatta valere senza limiti di tempo e anche dai condomini che l'avevano approvata.

Implicazioni pratiche

Per il condomino che paga regolarmente, il principio è una tutela: non gli si può chiedere di sostituirsi indefinitamente all'inadempiente. Il condominio deve attivarsi verso il moroso con gli strumenti che l'ordinamento gli offre, a partire dal decreto ingiuntivo.

Ciò non significa che ogni anticipazione sia vietata. Esistono situazioni – un fornitore essenziale che minaccia il distacco, un debito che rischia di generare azioni esecutive – in cui una raccolta temporanea di fondi può avere una sua ragionevolezza. Il discrimine sta nei presupposti.

Quando il fondo è ammissibile

Perché una richiesta di anticipazione ai condomini in regola possa reggere, devono ricorrere alcuni elementi:

In assenza di questi elementi, la delibera resta esposta al rischio di nullità.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica i millesimi e la tua posizione: controlla di essere in regola e conserva le ricevute dei versamenti.
  2. Leggi con attenzione le delibere sui fondi straordinari: se ti si chiede di coprire debiti di altri, valuta presupposti, meccanismo di rimborso e durata.
  3. Impugna nei termini se la delibera è annullabile: ricorda i trenta giorni dell'art. 1137 c.c.; per i vizi di nullità il termine non opera, ma agire tempestivamente resta preferibile.
  4. Sollecita l'amministratore ad attivarsi verso i morosi: chiedi per iscritto che avvii il recupero, a partire dal decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.
  5. Consigliamo di far esaminare il verbale a un legale prima di versare somme che eccedano la tua quota millesimale.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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