Condominio

Fondo morosi in condominio: senza urgenza provata la delibera cade

Una recente pronuncia d'appello ha annullato la delibera con cui un'assemblea aveva istituito un fondo per coprire le quote dei condòmini morosi. Senza urgenza dimostrata e senza meccanismi certi di restituzione, far pagare i virtuosi al posto degli inadempienti non regge. La decisione rafforza la tutela di chi paga regolarmente e impone all'amministratore maggiore rigore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un'assemblea condominiale aveva deliberato la costituzione di un cosiddetto "fondo morosi": una provvista alimentata dai condòmini in regola per coprire i versamenti che i morosi non avevano effettuato, così da garantire la continuità dei pagamenti verso fornitori e utenze.

La Corte d'Appello di Genova ha annullato quella delibera. La pronuncia è qui richiamata in forma sintetica, senza estremi identificativi completi: ne riportiamo il principio di diritto, non un commento puntuale al provvedimento. Il punto è netto: un fondo del genere è ammissibile solo in presenza di un'urgenza concreta e provata e di un meccanismo certo di restituzione di quanto anticipato.

Inquadramento normativo

Il "fondo morosi" non ha una base normativa espressa. Non esiste un articolo del codice civile che lo preveda e lo disciplini: è una figura di prassi, elaborata dalla giurisprudenza per gestire situazioni di cassa critiche. Proprio perché privo di copertura testuale, va inquadrato nei principi generali che regolano la ripartizione delle spese e la validità delle delibere.

Il primo riferimento è l'art. 1123 c.c., che impone la ripartizione delle spese in base alla proprietà e all'uso: ciascun condòmino risponde della propria quota, non di quella altrui. Caricare sui virtuosi il debito dei morosi, in via stabile e senza correttivi, si pone in tensione con questo principio.

Il secondo è l'art. 63 disp. att. c.c., che obbliga l'amministratore ad agire per la riscossione forzosa dei contributi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è maturato. Lo strumento ordinario contro la morosità è il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, non lo scarico del debito sugli altri.

Il terzo è l'art. 1137 c.c., che disciplina l'impugnazione delle delibere annullabili: il termine è di trenta giorni, decorrenti dalla deliberazione per i dissenzienti presenti e dalla comunicazione del verbale per gli assenti.

Implicazioni pratiche

Per i condòmini in regola. La delibera che istituisce un fondo morosi non è automaticamente illegittima, ma deve poggiare su due requisiti: un'urgenza effettiva e documentata (ad esempio il rischio imminente di distacco di un servizio essenziale) e regole chiare sul rimborso degli importi anticipati. In mancanza, la delibera è annullabile.

Attenzione però al termine: la delibera annullabile non impugnata entro trenta giorni resta efficace. Il decorso del termine preclude la contestazione, ma non significa che la delibera fosse "valida": semplicemente non è più attaccabile per mancata reazione. Chi vuole contestare deve muoversi nei tempi.

Per l'amministratore. Il fondo morosi non sostituisce l'obbligo di agire ex art. 63 disp. att. c.c. La via maestra resta il recupero coattivo verso l'inadempiente. È opportuno attivare in parallelo le azioni di recupero, così da non lasciare i virtuosi esposti senza prospettiva di rientro.

Per i condòmini morosi. La pronuncia non li avvantaggia. Anzi: ribadendo la centralità del recupero diretto, conferma che l'amministratore deve procedere nei loro confronti, ferma restando l'esecutività del decreto ingiuntivo.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare il verbale. Controllare se la delibera istitutiva del fondo indichi l'urgenza concreta e le modalità di restituzione. L'assenza di questi elementi è il principale motivo di annullabilità.
  2. Rispettare i trenta giorni. Se si intende impugnare, calcolare il termine dalla deliberazione (presenti dissenzienti) o dalla comunicazione del verbale (assenti). Oltre, la delibera resta efficace.
  3. Pretendere l'azione di recupero. Chiedere all'amministratore conto delle iniziative ex art. 63 disp. att. c.c. contro i morosi: il fondo non lo esonera.
  4. Documentare gli anticipi. Conservare la prova di quanto versato in più rispetto alla propria quota, in vista del rimborso.
  5. Far mettere a verbale i criteri di restituzione. In una nuova assemblea, condizionare l'eventuale fondo a regole scritte di rientro e a un'urgenza verificabile.

Una misura di equilibrio, non di comodo

Il fondo morosi può avere senso come strumento eccezionale e temporaneo. Non può diventare il modo ordinario per far pagare i puntuali al posto degli inadempienti. La decisione riporta il baricentro dove la legge lo colloca: il debito è di chi non paga, e il recupero spetta all'amministratore.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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