Condominio

Fondo morosi in condominio: serve urgenza provata e rimborso certo

La Corte d'Appello di Genova ha annullato una delibera che istituiva un fondo per coprire le morosità altrui, perché priva di due requisiti: l'urgenza dimostrata e un meccanismo certo di rimborso. La pronuncia rafforza la posizione del condomino in regola, chiamato ad anticipare somme dovute da altri. Vediamo i confini di legittimità di queste delibere.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un'assemblea condominiale aveva deliberato la costituzione di un fondo destinato a coprire le quote non versate dai condòmini morosi, ponendo l'anticipazione a carico dei condòmini in regola. La delibera è stata impugnata e la Corte d'Appello di Genova ne ha dichiarato l'illegittimità.

Il punto centrale non è il divieto in assoluto di costituire un fondo simile, ma la mancanza di due presupposti: l'urgenza concretamente provata e la previsione di un meccanismo certo di restituzione delle somme anticipate. In assenza di entrambi, l'onere imposto ai condòmini virtuosi è stato ritenuto non sorretto da adeguata giustificazione.

Gli estremi completi della pronuncia (sezione e numero) non risultano allo stato pubblicati nelle banche dati ufficiali: la decisione va quindi letta come espressione di un orientamento, non come precedente vincolante.

Inquadramento normativo

La ripartizione delle spese tra i condòmini è regolata dall'art. 1123 c.c., in proporzione ai millesimi o all'uso. Le obbligazioni condominiali hanno natura parziaria: ciascun condomino risponde solo della propria quota e non di quella altrui. Questo principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9148/2008 e recepito, dopo la riforma del condominio (L. 220/2012), nell'art. 63 disp. att. c.c.

L'art. 63 disp. att. c.c. disciplina proprio la riscossione verso i morosi: l'amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (comma 1) e, decorso un semestre di mora, sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (comma 3), come ad esempio il riscaldamento centralizzato laddove tecnicamente isolabile.

La logica del sistema è chiara: il debito del moroso si recupera con gli strumenti coattivi previsti dalla legge, non trasferendone il peso, in via stabile, sui condòmini in regola. Un fondo che ribalti l'anticipazione su questi ultimi è ammissibile solo entro confini stretti.

Quanto ai tempi di reazione, la delibera assembleare è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1137 c.c. entro trenta giorni, decorrenti dalla deliberazione per i dissenzienti e dalla comunicazione del verbale per gli assenti.

Implicazioni pratiche

Per il condomino in regola la decisione è una tutela: non può essere obbligato, senza solida giustificazione, ad anticipare denaro per debiti che non gli appartengono. La legittimità del fondo si regge su due pilastri.

Primo, l'urgenza provata: deve esistere una necessità concreta e documentata, ad esempio la copertura di un servizio essenziale che rischia l'interruzione per mancanza di liquidità. Un'urgenza generica o presunta non basta.

Secondo, la certezza del rimborso: la delibera deve indicare come e quando le somme anticipate torneranno ai condòmini virtuosi, una volta recuperate dal moroso. Senza questo meccanismo, l'anticipazione si traduce in un esborso a fondo perduto, non legittimo.

Per l'amministratore il messaggio è operativo: prima di proporre un fondo morosi occorre attivare gli strumenti dell'art. 63 disp. att. c.c. e, solo a fronte di un'urgenza documentata, costruire una delibera che disciplini espressamente la restituzione.

Cosa fare in concreto

Per il condomino in regola:

Per l'amministratore:

Per il condomino moroso:

In sintesi

Il fondo morosi non è vietato, ma è legittimo solo se sorretto da urgenza dimostrata e da un rimborso certo. Mancando anche uno solo dei due requisiti, la delibera è annullabile entro trenta giorni. La protezione del condomino virtuoso passa dalla lettura attenta del testo deliberato e dal rispetto dei tempi di reazione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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