Lavoro

Cambio lavoro e fondo pensione: come trasferire i risparmi senza perdite

Cambiare lavoro pone una domanda spesso trascurata: che fine fa il fondo pensione complementare? La normativa consente di trasferire la posizione tra forme diverse senza azzerare anzianità né benefici fiscali. Ma le regole cambiano a seconda che il trasferimento sia volontario o legato alla cessazione del rapporto. Vediamo presupposti, conseguenze fiscali e scelte concrete.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

Il contesto

Chi cambia datore di lavoro si trova spesso davanti a un fondo pensione negoziale legato al precedente contratto collettivo. La previdenza complementare è volontaria e personale: i risparmi accumulati restano dell'aderente, non del datore. La questione non è quindi *se* mantenere la posizione, ma *dove* e *come*, evitando scelte che riducano i vantaggi maturati.

La scelta si articola in tre direzioni: trasferire la posizione a un altro fondo, mantenerla presso il fondo attuale, oppure riscattarla in tutto o in parte. Sono opzioni con conseguenze molto diverse, soprattutto sul piano fiscale.

Inquadramento normativo

La materia è regolata dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina le forme pensionistiche complementari.

L'art. 14 distingue due presupposti del trasferimento, da tenere ben separati:

In entrambi i casi il trasferimento conserva l'anzianità complessiva maturata nella previdenza complementare: non si riparte da zero. Questo dato è rilevante perché l'anzianità incide direttamente sul prelievo fiscale finale.

Sul punto interviene l'art. 11 D.lgs. 252/2005: sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9%. In pratica, chi conserva una lunga anzianità beneficia dell'aliquota più favorevole. Trasferire (e non riscattare) consente di sommare gli anni e avvicinarsi al 9%.

Quanto alle annunciate novità in tema di concorrenza tra gestori con decorrenza ottobre 2026, allo stato non risultano ancorate a un provvedimento normativo o a un orientamento COVIP puntualmente identificabile: l'effettiva entrata in vigore e il contenuto vanno verificati alla fonte prima di assumere decisioni su quella base.

Le implicazioni pratiche

La differenza tra trasferire e riscattare non è formale.

Il trasferimento mantiene gli importi nel circuito previdenziale, preserva l'anzianità e tutela l'aliquota agevolata. Il riscatto, invece, comporta in molti casi un trattamento fiscale più gravoso. Occorre distinguere:

Va poi considerato un effetto pratico spesso sottovalutato: il contributo del datore di lavoro è tipicamente subordinato all'adesione al fondo previsto dal contratto collettivo. Chi non aderisce, o aderisce a una forma diversa senza accordo, può perdere quel versamento aggiuntivo. È un costo nascosto della scelta sbagliata.

Cosa fare in concreto

  1. Recupera l'estratto della posizione presso il fondo attuale: verifica importi versati, anzianità complessiva e data di prima iscrizione.
  2. Distingui il tuo presupposto: se hai cessato il rapporto, puoi trasferire anche prima dei due anni; se è una scelta libera, verifica di aver maturato il biennio.
  3. Confronta i costi e il contributo datoriale del nuovo fondo: l'eventuale apporto del nuovo datore può rendere conveniente l'adesione al fondo del nuovo CCNL.
  4. Evita il riscatto se non rientri nelle cause agevolate: la tassazione ordinaria fino al 23% può vanificare anni di risparmio fiscale.
  5. Verifica le novità annunciate alla fonte ufficiale (COVIP, Agenzia delle Entrate) prima di basare la decisione su regole non ancora confermate.

La scelta tra trasferimento, mantenimento e riscatto va calibrata sulla singola posizione e sull'orizzonte pensionistico. Consigliamo di non improvvisare e di valutare i numeri prima di firmare.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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