Condominio

Fondo speciale per lavori straordinari in condominio: quando è davvero obbligatorio

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 278/2026, precisa che la mancata costituzione del fondo speciale per i lavori straordinari non rende sempre nulla la delibera assembleare. Per i lavori urgenti, eseguiti a regola d'arte e pagati senza danno per i condòmini, l'omissione può non essere fatale. Una lettura che riequilibra formalismo e sostanza nella gestione condominiale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 ottobre 2026 ·4 min

Il caso

Un'assemblea condominiale approva lavori straordinari sulla facciata senza costituire il fondo speciale previsto dalla legge. I lavori vengono comunque eseguiti, l'impresa appaltatrice viene pagata e l'intervento si conclude regolarmente. Un condòmino impugna la delibera, deducendone la nullità proprio per la mancata costituzione del fondo.

La Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 278/2026) respinge la domanda. Il principio affermato è netto: l'omissione del fondo speciale non determina in modo automatico la nullità della delibera, specie quando i lavori sono urgenti, correttamente realizzati e saldati senza pregiudizio economico per i partecipanti.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ., come modificato dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012). La norma impone all'assemblea, quando delibera opere di manutenzione straordinaria o innovazioni di notevole entità, di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

Lo scopo è chiaro: garantire all'impresa appaltatrice la copertura finanziaria dell'intervento ed evitare che il condominio avvii opere costose senza disporre delle risorse necessarie. Il fondo, in sostanza, è uno strumento di tutela della solvibilità del condominio e della regolarità dei pagamenti.

La questione dibattuta riguarda la natura di questo obbligo. Se la costituzione del fondo è condizione di validità della delibera, la sua assenza dovrebbe comportare nullità. Se invece è strumentale a un risultato - il pagamento dei lavori -, il mancato adempimento perde rilievo quando quel risultato è comunque raggiunto.

La lettura della Corte

I giudici milanesi aderiscono alla seconda impostazione. Il fondo speciale non è un fine in sé, ma un mezzo per assicurare che i lavori siano eseguiti e pagati. Se questo obiettivo viene soddisfatto - impresa saldata, opere concluse a regola d'arte, nessun esborso imprevisto per i condòmini - l'interesse protetto dalla norma risulta realizzato.

La Corte valorizza inoltre il profilo dell'urgenza. Di fronte a interventi non differibili, pretendere la previa costituzione del fondo prima di ogni intervento rischierebbe di paralizzare la gestione del condominio e aggravare i danni. In questi casi la tutela della cosa comune prevale sul formalismo procedurale.

Implicazioni pratiche

La pronuncia non abolisce l'obbligo di legge. Il fondo speciale resta la regola e l'amministratore che lo ignora si espone comunque a responsabilità, anche sul piano della propria diligenza professionale.

La sentenza introduce però un correttivo: l'impugnazione fondata solo sulla mancata costituzione del fondo non è destinata al successo quando mancano un danno concreto e un pregiudizio reale per chi la propone. Non basta l'irregolarità formale; occorre dimostrare un effetto lesivo.

Per i condòmini questo significa che l'eccezione va calibrata. Per l'amministratore, che l'omissione non garantisce impunità: in presenza di insolvenza, pagamenti irregolari o contenziosi con l'impresa, l'assenza del fondo può diventare il punto debole di tutta la gestione.

Si tratta, va ricordato, di una decisione di merito: non vincola gli altri tribunali e potrà essere superata da orientamenti diversi. Va letta come indicazione interpretativa, non come via libera generalizzato.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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