Condominio

Fondo speciale per i lavori straordinari: quando è obbligatorio

Prima di deliberare opere di manutenzione straordinaria, il condominio deve costituire un fondo speciale di importo pari alla spesa. La regola, spesso trascurata, incide sulla validità della delibera e sulla responsabilità dell'amministratore. Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ne ribadisce la portata: vediamo quando l'obbligo scatta e come muoversi in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

L'assemblea approva i lavori di rifacimento della facciata, affida l'appalto all'impresa e dà il via al cantiere. Poi, a metà opera, alcuni condomini smettono di pagare. L'amministratore si trova senza liquidità, l'impresa sospende i lavori e il contenzioso è servito.

È lo scenario che il legislatore ha voluto prevenire con il fondo speciale per i lavori straordinari. Non è un adempimento formale: è lo strumento che garantisce la copertura finanziaria delle opere prima ancora che partano.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice civile. La norma stabilisce che l'assemblea, quando delibera opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, deve costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

Il secondo periodo dello stesso numero prevede una deroga: se l'esecuzione è prevista in più fasi (in base a un contratto che ne subordina l'avvio al pagamento dei precedenti stati di avanzamento), il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. In pratica, si versa per stralci man mano che i lavori avanzano.

La ratio è chiara: assicurare all'impresa appaltatrice la certezza del pagamento e proteggere il condominio dal rischio di cantieri bloccati per morosità. Il Tribunale di Milano (sent. n. 8205/2024) ha confermato che l'omessa costituzione del fondo incide sulla legittimità della delibera, esponendola ad annullamento su impugnazione del condomino dissenziente.

Cosa cambia per condomini e amministratore

Per i condomini, la costituzione del fondo significa anticipare risorse: la quota va versata secondo i millesimi di partecipazione alla spesa. È un esborso che può pesare, ma è la condizione per una delibera solida.

Per l'amministratore, la posta è più delicata. Deliberare e avviare lavori straordinari senza il fondo — o senza il contratto che consente il versamento per stralci — espone la delibera all'annullabilità e può fondare una responsabilità personale verso il condominio, soprattutto se l'impresa agisce per il pagamento e mancano le somme.

Attenzione a un punto pratico: il fondo va deliberato contestualmente all'approvazione dei lavori. Non basta un generico impegno di spesa. Deve risultare a verbale, con l'indicazione dell'importo e delle modalità di raccolta.

Il nodo della morosità

Il fondo non elimina il rischio di condomini morosi, ma sposta il problema a monte. Se le somme non vengono versate prima dell'avvio, l'amministratore ha titolo per attivarsi con il decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., immediatamente esecutivo. In questo modo l'impresa lavora su una provvista già raccolta, o comunque azionabile.

La modalità per stralci, quando applicabile, alleggerisce l'esborso iniziale: si versa in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori (SAL). Ma richiede un contratto d'appalto costruito in tal senso. Non è una scorciatoia per evitare il fondo: è una diversa articolazione dello stesso obbligo.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la clausola contrattuale prima dell'assemblea: se il contratto d'appalto prevede pagamenti per stati di avanzamento, predisponete la costituzione del fondo per stralci; altrimenti serve il fondo integrale.
  2. Inserite a verbale l'importo del fondo e le modalità di raccolta, contestualmente alla delibera sui lavori: una delibera priva del fondo è annullabile.
  3. Raccogliete le quote prima di avviare il cantiere, o quantomeno prima di ogni SAL nella modalità per stralci.
  4. Attivate tempestivamente il recupero delle quote non versate con decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., senza attendere il blocco dei lavori.
  5. Conservate la documentazione di raccolta e versamento: è la prova della diligenza dell'amministratore in caso di contestazioni.

In sintesi

Il fondo speciale non è un formalismo aggirabile. È la garanzia che i lavori straordinari partano su basi finanziarie certe. Chi lo trascura rischia delibere annullabili, cantieri sospesi e responsabilità personali. Consigliamo di trattarlo come passaggio strutturale della delibera, non come adempimento accessorio.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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