Formazione sulla sicurezza: va completata prima di iniziare a lavorare
La formazione sulla sicurezza deve precedere l'ingresso in azienda: il lavoratore va formato prima di iniziare l'attività, non dopo. Per i settori stagionali si discute una deroga a tempo. Cambia la logica dell'adempimento e con essa il perimetro di responsabilità del datore di lavoro, sanzioni comprese.
Il fatto
La regola di fondo è netta: la formazione sulla sicurezza non è un adempimento da recuperare a rapporto avviato, ma un presupposto per l'ingresso del lavoratore in azienda. Il lavoratore deve essere formato prima di iniziare l'attività.
Per i comparti a forte stagionalità — strutture turistico-ricettive, ristorazione, bar, catering — è oggetto di discussione una deroga che consentirebbe di completare la formazione entro un termine breve dall'assunzione. Su questo profilo occorre cautela: gli estremi esatti del provvedimento che introdurrebbe la deroga (numero, data, articolo) vanno verificati sulla Gazzetta Ufficiale prima di considerarli operativi. Lo stesso vale per la data di decorrenza indicata (24 maggio 2025) e per i contenuti dell'eventuale Accordo Stato-Regioni: sono dati da confermare su fonte istituzionale.
Inquadramento normativo
La base della disciplina non è quella talvolta citata per errore. L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori sono regolate dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
- L'art. 36 impone al datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza.
- L'art. 37 disciplina la formazione (e l'addestramento ove necessario), stabilendo che debba avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio effettivo dell'attività.
È da qui che deriva il principio della formazione come condizione d'ingresso: se la formazione deve avvenire "in occasione" dell'assunzione, non può ridursi a un onere posticipato.
Discorso distinto, e da non confondere, è l'art. 73 del D.Lgs. 81/2008, che riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro: impone informazione e formazione specifiche per chi utilizza determinate attrezzature. Non è la norma generale sulla formazione, ma un obbligo aggiuntivo mirato. Un articolo "73-bis" con contenuto generale sulla formazione non trova riscontro nel Testo Unico e non va citato.
Perché conta: sanzioni e responsabilità
L'inadempimento non è un dettaglio formale. L'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro sanzioni penali (arresto o ammenda) per la violazione degli obblighi di informazione e formazione ex artt. 36 e 37. La misura varia in base alla condotta contestata e all'esito degli accertamenti ispettivi.
Sul piano civile, resta fermo l'art. 2087 c.c., che obbliga il datore ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori. In caso di infortunio, l'omessa o carente formazione pesa nella valutazione della responsabilità e può fondare pretese risarcitorie, oltre a rilevare in sede penale.
Implicazioni pratiche
Per l'impresa il messaggio è chiaro: la programmazione della formazione va anticipata alla fase di reclutamento e non gestita a rapporto avviato. Chi opera con picchi stagionali e assunzioni rapide deve costruire in anticipo un calendario formativo, per evitare di trovarsi con personale operativo ma non formato.
Attenzione ai tirocinanti e alle figure non formalmente dipendenti: gli obblighi di tutela e formazione seguono lo svolgimento effettivo dell'attività, non l'etichetta contrattuale. Chi entra in un ambiente di lavoro e vi opera rientra nel perimetro protettivo del Testo Unico.
Cosa fare in concreto
- Pianificare la formazione prima dell'ingresso: inserire l'erogazione dei corsi nel processo di onboarding, così che nessun lavoratore inizi l'attività senza formazione documentata.
- Mappare le figure a rischio omissione: censire stagionali, part-time, somministrati e tirocinanti, che spesso sfuggono ai piani formativi ordinari.
- Distinguere formazione generale e uso attrezzature: verificare separatamente gli obblighi ex artt. 36-37 e quelli specifici ex art. 73 per chi utilizza macchinari o attrezzature.
- Conservare le evidenze: attestati, registri e verbali datati costituiscono la prova dell'adempimento in caso di ispezione o contenzioso.
- Verificare le eventuali deroghe stagionali su fonte ufficiale: prima di applicare termini differiti, confermare gli estremi del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
In sintesi
Il cambio di logica è sostanziale: la formazione non è un adempimento da recuperare, ma il presupposto per far lavorare una persona. Trattarla come tale riduce l'esposizione sanzionatoria e rafforza la posizione del datore in caso di infortunio.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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