Formazione sulla sicurezza: quando va completata rispetto all'assunzione
Il principio è chiaro: la formazione sulla sicurezza deve precedere l'inizio dell'attività lavorativa, non seguirla. Per alcuni settori stagionali si discute di un margine temporale per adempiere. Ricostruiamo il quadro normativo dell'art. 37 del D.lgs 81/2008, distinguendo l'obbligo generale dalle eventuali deroghe e indicando le cautele documentali da adottare in azienda.
Il quadro normativo di riferimento
La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è disciplinata dall'art. 37 del D.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). La norma impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, articolata in una parte generale (concetti di rischio, danno, prevenzione) e in una parte specifica, correlata ai rischi propri della mansione e del settore.
È importante non confondere questa disciplina con quella dell'art. 73 del D.lgs 81/2008, che riguarda un profilo diverso: l'informazione, la formazione e l'addestramento sull'uso delle attrezzature di lavoro. Si tratta di un obbligo ulteriore e distinto, che si aggiunge — non sostituisce — alla formazione generale e specifica dell'art. 37.
La regola temporale è desumibile dallo stesso impianto del Testo Unico: la formazione deve intervenire all'atto della costituzione del rapporto di lavoro e, in ogni caso, prima che il lavoratore sia adibito alle mansioni. In coerenza con questo principio, l'orientamento consolidato colloca il completamento della formazione prima dell'inizio effettivo dell'attività.
I soggetti equiparati: attenzione ai tirocinanti
Gli obblighi formativi non riguardano soltanto i lavoratori subordinati in senso stretto. L'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs 81/2008 equipara al lavoratore, ai fini della tutela della sicurezza, anche il soggetto che svolge attività di tirocinio formativo e di orientamento. Ne consegue che, per i tirocinanti, valgono gli stessi obblighi di formazione previsti per il personale dipendente.
Si tratta di un profilo spesso sottovalutato nella prassi di inserimento, dove il tirocinante viene talvolta trattato come figura estranea al perimetro degli adempimenti antinfortunistici. Non è così.
La deroga per i settori stagionali
Un tema di particolare rilievo riguarda i settori a forte stagionalità — turismo, ristorazione, bar, catering — dove i picchi di assunzione rendono difficile completare la formazione prima dell'ingresso in servizio.
Si discute, in questo ambito, dell'introduzione di un margine temporale (indicato in circa 30 giorni dall'inizio dell'attività) per completare la formazione, in deroga al principio generale. Segnaliamo che l'esatta collocazione e vigenza di tale deroga richiede verifica sulla fonte normativa specifica: prima di fare affidamento su un termine di adempimento posticipato, è indispensabile riscontrare il testo ufficiale in vigore e la relativa data di efficacia. Su questo punto si raccomanda prudenza applicativa.
In assenza di conferma certa della deroga per la posizione concreta, la regola cautelativa resta quella generale: formazione completata prima dell'avvio della prestazione.
Le conseguenze in caso di inadempimento
La mancata formazione non è una irregolarità formale. L'art. 55 del D.lgs 81/2008 prevede specifiche sanzioni penali (arresto o ammenda) a carico del datore di lavoro e del dirigente per l'omessa formazione dei lavoratori. A ciò si aggiunge l'aggravamento della posizione datoriale in caso di infortunio: l'assenza di formazione documentata pesa in modo rilevante sul piano della responsabilità civile e penale.
Implicazioni pratiche
Per l'impresa il tema non è solo teorico. La formazione va programmata in fase di onboarding, non rincorsa dopo l'assunzione. La prova dell'adempimento deve essere documentale: verbali, attestati, registri con indicazione delle date. In sede di verifica ispettiva o contenzioso, ciò che non è documentato equivale, di fatto, a ciò che non è stato fatto.
Cosa fare in concreto
- Verificare che la formazione generale e specifica ex art. 37 sia completata prima dell'inizio effettivo della mansione, non dopo.
- Riscontrare la fonte della eventuale deroga stagionale sul testo normativo ufficiale in vigore, senza affidarsi a termini posticipati non confermati.
- Estendere gli adempimenti formativi ai tirocinanti, in quanto soggetti equiparati ex art. 2 del Testo Unico.
- Documentare data di assunzione, data di completamento della formazione e contenuti erogati, conservando attestati e registri.
- Distinguere la formazione ex art. 37 dalla formazione sull'uso delle attrezzature ex art. 73, assicurando entrambe ove necessarie.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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