Lavoro

Fringe benefit auto aziendali: come funziona la tassazione del veicolo a uso promiscuo

La tassazione dell'auto aziendale concessa al dipendente anche per uso privato è tra i temi più delicati della gestione del lavoro. Il valore da assoggettare a contribuzione dipende oggi dalle emissioni di CO2 del veicolo. Comprendere il meccanismo di calcolo è essenziale per datori di lavoro e dipendenti, soprattutto in presenza di flotte datate o di eventuali interventi normativi in corso.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 ottobre 2026 ·4 min

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente — cioè utilizzabili sia per ragioni di servizio sia per esigenze personali — è contenuta nell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR (D.P.R. 917/1986).

Il meccanismo si fonda su un criterio forfettario e convenzionale: non si misura l'uso privato effettivo, ma si assume una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, moltiplicata per il costo chilometrico ACI del modello specifico. A questo valore si applica una percentuale che individua la quota imponibile.

La L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha legato tale percentuale alle emissioni di CO2 del veicolo, con lo scopo dichiarato di incentivare le motorizzazioni meno inquinanti. Lo schema, per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso dopo l'entrata in vigore della riforma, prevede quattro fasce:

Successivi interventi, a partire dalla Legge di Bilancio 2025, hanno aggiornato i criteri per i contratti stipulati dal 2025, con un trattamento di favore per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. Chi gestisce flotte deve quindi verificare quale regime si applichi, poiché la data del contratto e la data di immatricolazione incidono sul calcolo.

Un chiarimento sui correttivi annunciati

Cirolano ipotesi di ulteriori modifiche — tra cui una maggiorazione del benefit per i veicoli più datati e un trattamento degli optional non valorizzati. Allo stato, non risultano estremi normativi certi e verificabili di un provvedimento già vigente in tal senso. Trattiamo pertanto queste ipotesi come in corso di definizione: non costituiscono diritto vigente e non vanno applicate finché non sia pubblicato un testo con estremi confermati in Gazzetta Ufficiale.

Su un tema che incide direttamente sulla busta paga e sul costo del lavoro, è preferibile fondarsi solo sulla disciplina effettivamente in vigore.

Un esempio di calcolo

Ipotizziamo un veicolo con costo chilometrico ACI di 0,50 €/km ed emissioni pari a 140 g/km (fascia 30%).

Se lo stesso veicolo rientrasse nella fascia 50% (emissioni oltre 160 g/km), il benefit salirebbe a 3.750 € annui (312,50 € al mese). La differenza di imponibile, a parità di modello, dipende quindi in modo rilevante dalla fascia di emissione.

Effetti per dipendente e datore di lavoro

Per il dipendente, il fringe benefit è reddito da lavoro: aumenta la base imponibile IRPEF e contributiva. Le eventuali trattenute in busta paga a titolo di corrispettivo per l'uso privato riducono il valore tassabile, fino ad azzerarlo se pari o superiori al benefit convenzionale.

Per il datore di lavoro, la gestione corretta del benefit evita contestazioni in sede di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. Le flotte datate, in particolare, meritano attenzione: veicoli con emissioni elevate ricadono nelle fasce più onerose, con impatto sul netto percepito dai dipendenti e potenziale tensione nelle relazioni interne.

Cosa fare in concreto

  1. Censire la flotta per data di immatricolazione, data del contratto di assegnazione ed emissioni di CO2, così da individuare il regime applicabile a ciascun veicolo.
  2. Verificare il costo chilometrico ACI aggiornato per ogni modello e ricalcolare il benefit imponibile su base annua.
  3. Rivedere le policy di assegnazione, valutando se le eventuali trattenute siano correttamente valorizzate a riduzione del benefit.
  4. Monitorare l'evoluzione normativa prima di modificare i cedolini: non applicare correttivi non ancora confermati da testi ufficiali.
  5. Documentare i criteri adottati, a tutela in caso di controllo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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