Condominio

Fumo negli spazi comuni del condominio: cosa è permesso

Fumare nell'androne, in ascensore o nelle scale condominiali è vietato dalla legge, mentre cortili e terrazzi all'aperto restano in linea di principio liberi. Il tema riguarda da vicino amministratori e condòmini, perché tocca salute pubblica, regolamenti interni e possibili sanzioni. Vediamo cosa prevede la normativa e come comportarsi in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 giugno 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

Gli spazi comuni di un edificio condominiale non sono terra di nessuno. Androni, vani scala, ascensori, locali tecnici e portinerie sono luoghi condivisi e, in molti casi, chiusi al pubblico ma frequentati da una pluralità di persone. La domanda ricorrente è semplice: ci si può fumare?

La risposta dipende da una distinzione precisa tra spazi chiusi e spazi aperti, e dall'eventuale presenza di un regolamento condominiale più severo della legge.

Inquadramento normativo

Il riferimento principale è l'art. 51, comma primo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (la cosiddetta legge Sirchia). La norma vieta il fumo nei locali chiusi, fatta eccezione per le abitazioni private e per gli spazi riservati ai fumatori e dotati di specifici impianti di ventilazione.

La formula "locali chiusi" è ampia. Per questo la Corte di Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2009, n. 7875, ha chiarito che il divieto si estende anche agli spazi comuni interni del condominio: si tratta infatti di ambienti chiusi e accessibili a una collettività, dove l'esigenza di tutela della salute pubblica prevale. Androni, scale, ascensori e pianerottoli rientrano quindi nel perimetro del divieto.

Diverso è il caso degli spazi aperti. Cortili, giardini, terrazzi e lastrici solari, non essendo "locali chiusi", non ricadono nel divieto legale generale. Qui, però, entra in gioco l'autonomia regolamentare del condominio.

Implicazioni pratiche

Per il condòmino, la regola operativa è netta: nei vani interni comuni non si fuma, a prescindere dall'orario o dalla presenza di altre persone. Il divieto è oggettivo e non ammette deroghe di cortesia.

Negli spazi aperti, invece, fumare è in linea di principio lecito. Tuttavia il fumo che, per modalità e frequenza, invade in modo intollerabile le proprietà altrui, può configurare immissioni vietate ai sensi dell'art. 844 del codice civile. È il classico caso del fumo che dal balcone penetra costantemente nell'appartamento del vicino: la valutazione spetta al giudice, che misura il superamento della "normale tollerabilità".

Il regolamento condominiale può inoltre introdurre divieti ulteriori. Un regolamento di natura contrattuale, accettato da tutti i condòmini, può vietare il fumo anche in spazi aperti comuni o disciplinarne l'uso. Il regolamento meramente assembleare, invece, incontra limiti maggiori nell'imporre vincoli alle facoltà dei singoli.

L'amministratore ha un ruolo di vigilanza e segnalazione. Deve far rispettare il divieto legale negli spazi chiusi, può esporre la cartellonistica e, in presenza di violazioni reiterate, attivare i rimedi previsti dal regolamento. Non ha poteri sanzionatori diretti di tipo amministrativo, che restano in capo agli organi competenti.

Cosa fare in concreto

In sintesi

Negli spazi comuni chiusi del condominio non si fuma: lo dice la legge e lo ha confermato la Cassazione. Negli spazi aperti la libertà resta, ma trova un limite nel rispetto del vicinato e in eventuali regole interne più restrittive. La cornice esatta va sempre ricostruita guardando alla situazione concreta e al regolamento del singolo edificio.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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