Condominio

Furto nelle scale del condominio: quando scatta l'aggravante dell'abitazione

Il furto commesso nelle scale o nell'atrio del condominio è punito come il furto in casa? La questione ruota sulla nozione di 'privata dimora' dell'art. 624-bis c.p. La giurisprudenza di legittimità, contrariamente a una diffusa convinzione, tende a escludere le parti comuni di transito, salvo requisiti stringenti. Vediamo l'orientamento reale e le sue conseguenze pratiche.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 agosto 2026 ·4 min

Il punto di partenza

Molti danno per scontato che rubare nelle scale o nell'androne di un condominio equivalga a rubare dentro un'abitazione, con la conseguente applicazione della pena più severa prevista dall'art. 624-bis del codice penale (furto in abitazione).

La realtà è più articolata. La qualificazione dipende dal concetto di "privata dimora", e su questo la giurisprudenza ha assunto una posizione tutt'altro che estensiva.

Inquadramento normativo

L'art. 624-bis c.p. punisce il furto commesso "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora". La pena è sensibilmente più alta rispetto al furto semplice dell'art. 624 c.p.

Il nodo è definire cosa sia "privata dimora". Le Sezioni Unite della Cassazione penale, con la sentenza n. 31345/2017, hanno fissato criteri stringenti: perché un luogo rientri nella nozione occorrono la stabile permanenza di persone per lo svolgimento di atti della vita privata, la riservatezza dello spazio e la non accessibilità a terzi senza il consenso del titolare.

Applicando questi criteri, i luoghi di mero transito – come scale, androni e pianerottoli condominiali – di regola non integrano la privata dimora. Sono spazi comuni, aperti al passaggio di più soggetti (condomini, ospiti, corrieri, manutentori) e privi di quella riservatezza esclusiva che la norma presuppone.

Il contrasto interpretativo

La materia non è del tutto pacifica. Parte della giurisprudenza ha ammesso che alcune pertinenze condominiali possano assumere natura di privata dimora quando presentino, in concreto, i requisiti indicati dalle Sezioni Unite: si pensi a cantine o box chiusi, non liberamente accessibili e destinati a un uso esclusivo e riservato.

La valutazione è quindi caso per caso. Non conta l'etichetta di "parte comune", ma l'effettiva conformazione e funzione dello spazio. Un androne sempre aperto e un box serrato riservato a un singolo condomino non ricevono lo stesso trattamento.

Questo significa che l'aggravante dell'art. 624-bis c.p. per i furti nelle aree condominiali scatta solo in ipotesi circoscritte, e non automaticamente per il solo fatto che il reato sia avvenuto all'interno dell'edificio.

Implicazioni pratiche

Per i condomini, la prima conseguenza riguarda le aspettative: il furto della bicicletta lasciata nell'androne o della borsa sottratta sulle scale non sarà, di norma, punito con la pena più grave del furto in abitazione. Ciò non toglie la rilevanza penale del fatto, ma incide sull'inquadramento del reato.

È opportuno tenere distinti due piani. La qualificazione penale del furto è una cosa; la responsabilità del condominio per la sicurezza delle parti comuni è un'altra. Il condominio non ha un obbligo generale e automatico di impedire furti, né risponde in via oggettiva dei danni subiti dai singoli per fatti di terzi ignoti.

Resta, però, la possibilità per l'assemblea di adottare misure preventive: illuminazione, controllo degli accessi, videosorveglianza.

Videosorveglianza: quorum e privacy

L'art. 1122-ter c.c. consente all'assemblea di deliberare l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

Attenzione: l'impianto deve rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Codice privacy). Vanno rispettati i principi di minimizzazione, l'informativa mediante cartelli, la limitazione delle aree riprese e i tempi di conservazione delle immagini.

Cosa fare in concreto

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