Famiglia

Genitore disoccupato e mantenimento del figlio maggiorenne

La perdita del lavoro non cancella automaticamente l'obbligo di mantenere un figlio maggiorenne. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione conta la capacità reddituale del genitore, non solo lo status di disoccupato. Ma anche il figlio adulto ha un onere: dimostrare di essersi attivato per rendersi autonomo. Vediamo cosa prevede la legge e come regolarsi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·12 agosto 2026 ·4 min

Il caso e la questione

Un genitore che perde il lavoro può smettere di versare il mantenimento al figlio maggiorenne? La risposta della giurisprudenza è, di norma, no: la disoccupazione in sé non è sufficiente. Ciò che rileva è la capacità economica complessiva del genitore, comprese le sue potenzialità professionali e patrimoniali.

La questione tocca due piani distinti, spesso confusi: quello del genitore obbligato, valutato sulla sua capacità reddituale anche potenziale, e quello del figlio beneficiario, gravato dall'onere di dimostrare un impegno effettivo verso l'autonomia.

Inquadramento normativo

La base dell'obbligo di mantenimento è negli artt. 147 e 148 del codice civile: i genitori devono mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quest'ultimo inciso è decisivo: la valutazione non si ferma al reddito percepito, ma considera l'attitudine a produrne.

L'art. 315-bis c.c. enuncia i diritti e i doveri del figlio, inclusa la contribuzione alle esigenze familiari secondo le proprie sostanze.

La norma cardine per il figlio adulto è però l'art. 337-septies c.c., che disciplina il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre il versamento di un assegno periodico. L'obbligo non è perpetuo: cessa al raggiungimento dell'autosufficienza o quando la mancata autonomia dipende da inerzia colpevole del figlio.

Cosa dice la giurisprudenza

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, lo stato di disoccupazione non estingue l'obbligo se il genitore possiede altre risorse (immobili, rendite, capitale) o una concreta capacità professionale spendibile sul mercato. Solo l'indigenza totale e non colpevole può incidere sull'entità o sulla permanenza dell'assegno.

Sul versante del figlio, l'indirizzo più recente ha spostato progressivamente l'onere della prova. Superata una certa soglia di età – indicativamente attorno ai 30 anni, senza automatismi rigidi – non è più il genitore a dover dimostrare l'autosufficienza raggiunta, ma è il figlio a dover provare di essersi attivato seriamente per rendersi autonomo: percorsi formativi coerenti, ricerca attiva di lavoro, disponibilità ad accettare occupazioni adeguate alla propria qualificazione.

In sintesi: la tutela resta piena per il giovane che studia o cerca lavoro con impegno; si affievolisce per l'adulto rimasto inerte.

Implicazioni pratiche

Per il genitore che ha perso il lavoro, il punto critico è che la sola cessazione dell'attività non basta a ottenere la revisione dell'assegno. Occorre dimostrare un peggioramento reale e non transitorio della propria situazione economica, tenuto conto anche del patrimonio e delle prospettive di reimpiego.

Un aspetto va sottolineato: la riduzione o la sospensione del mantenimento non può mai avvenire in via unilaterale. Interrompere i versamenti di propria iniziativa espone a conseguenze, anche esecutive. La modifica passa necessariamente da un'istanza di revisione al giudice, che aggiorna le condizioni al mutare delle circostanze.

Per il figlio maggiorenne, l'invito implicito della giurisprudenza è a documentare il proprio percorso: curriculum, candidature, iscrizioni a corsi, colloqui. In una controversia questi elementi diventano decisivi.

Cosa fare in concreto

L'equilibrio ricercato dalla legge è chiaro: proteggere il figlio non ancora autonomo, senza trasformare il mantenimento in un obbligo indefinito e sganciato dalla realtà.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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