Il genitore disoccupato deve mantenere il figlio maggiorenne?
La perdita del lavoro non cancella automaticamente l'obbligo di mantenere un figlio maggiorenne. Ciò che rileva è la situazione economica complessiva del genitore, non l'etichetta di disoccupato. Al tempo stesso, l'obbligo non è illimitato: si affievolisce e cessa quando il figlio, ormai adulto, resta ingiustificatamente inerte. Vediamo cosa dicono le norme e come si distribuisce l'onere della prova.
Il caso e perché conta
Un genitore perde il lavoro e ritiene di poter interrompere il contributo economico al figlio maggiorenne che ancora non si mantiene da solo. La questione tocca migliaia di famiglie, spesso nel contesto di separazioni o divorzi dove il mantenimento è fissato da un provvedimento del giudice.
La risposta della giurisprudenza è consolidata: la disoccupazione, di per sé, non estingue l'obbligo. Occorre guardare alla capacità economica reale del genitore e alla condizione concreta del figlio.
Inquadramento normativo
Il dovere di mantenere i figli discende dagli artt. 147 e 148 cod. civ. L'art. 148 c.c. stabilisce che i genitori adempiono "in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo". È un inciso decisivo: la legge non guarda solo al reddito da lavoro dipendente in corso, ma alla capacità di produrre reddito. Chi è formalmente disoccupato può disporre di patrimonio, rendite o di una capacità professionale spendibile: in tal caso l'obbligo permane.
Per il figlio già maggiorenne la norma cardine è l'art. 337-septies cod. civ., che disciplina il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico, versato di regola direttamente al figlio se non convivente. È su questa disposizione – più che sul solo dovere generale ex artt. 147-148 c.c. – che si fonda oggi la valutazione del giudice.
Cosa dice la Cassazione
Secondo un orientamento costante della Corte di Cassazione, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con la maggiore età, ma prosegue finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica o non la manca per propria colpa (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. I, n. 17183/2020; ord. n. 26875/2019). *[estremi da verificare in redazione al momento della pubblicazione]*
La Corte ha inoltre chiarito che l'aspettativa di autosufficienza è graduata: più avanza l'età del figlio e più tempo è trascorso dalla fine del percorso formativo, più stringente diventa l'onere di dimostrare l'impegno effettivo nella ricerca di un'occupazione adeguata. L'obbligo si attenua fino a estinguersi quando l'inerzia diventa ingiustificata.
Convivente o non convivente: il versamento diretto
La posizione muta a seconda che il figlio maggiorenne conviva o meno con il genitore collocatario. Se non convive, l'art. 337-septies c.c. consente al giudice di disporre il versamento dell'assegno direttamente al figlio. Se convive, il contributo è normalmente versato al genitore con cui il figlio vive. È una distinzione pratica rilevante, che incide su chi può agire per ottenere o modificare l'assegno.
L'onere della prova
Il punto delicato è probatorio. Il genitore che invoca la cessazione dell'obbligo deve dimostrare che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza oppure che non la ha per propria colpa. Con l'avanzare dell'età del figlio, la giurisprudenza tende a spostare progressivamente su di lui l'onere di provare di essersi attivato seriamente. La sola disoccupazione del genitore non basta: va documentata una condizione economica complessiva che renda impossibile o eccessivamente gravoso il contributo.
Implicazioni pratiche
Per il genitore disoccupato, l'etichetta formale non produce effetti automatici. Per il figlio, l'aspettativa di trovare lavoro non può protrarsi indefinitamente. Per entrambi, ogni modifica dell'assegno passa dal giudice: non è consentito sospendere unilateralmente i versamenti.
Cosa fare in concreto
- Non interrompete i versamenti di vostra iniziativa. La sospensione unilaterale espone a conseguenze anche esecutive: l'assegno resta dovuto finché un provvedimento non lo modifica.
- Depositate un'istanza di revisione presso il giudice competente se la vostra situazione economica è mutata in modo sostanziale e documentabile.
- Raccogliete la documentazione reddituale e patrimoniale completa: buste paga, dichiarazioni fiscali, movimenti, eventuali rendite. Conta la situazione complessiva, non il singolo dato.
- Documentate la posizione del figlio: percorso di studi, data di conseguimento del titolo, ricerca attiva di lavoro o eventuale inerzia.
- Data la delicatezza probatoria della materia, è opportuno un inquadramento tecnico della posizione prima di agire, così da individuare la norma applicabile e il rito corretto.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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