Lavoro

Gruppo di società: chi è il vero datore di lavoro?

Nei gruppi societari il datore di lavoro formale può non coincidere con quello effettivo. La Cassazione riconosce, a certe condizioni, un unico centro di imputazione del rapporto: più società trattate come un solo datore. Ne derivano effetti su soglie dimensionali, tutela del licenziamento e responsabilità solidale. Vediamo quando scatta e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 agosto 2026 ·4 min

Il problema: datore formale e datore effettivo

Un dipendente è assunto dalla società Alfa, controllata dalla holding Beta. Ma prende ordini dai vertici di Beta, viene spostato tra le consociate e la sua retribuzione è decisa altrove. Chi è, allora, il suo vero datore di lavoro?

La domanda non è teorica. Dalla risposta dipendono il calcolo dei requisiti dimensionali, il regime di tutela in caso di licenziamento e la possibilità di aggredire il patrimonio di più società per lo stesso credito di lavoro.

Inquadramento: l'unico centro di imputazione

La giurisprudenza di legittimità ammette che, in presenza di determinati indici, più società di un gruppo siano considerate un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. In questi casi il collegamento economico-funzionale non è "fisiologico", ma nasconde un datore di lavoro sostanzialmente unitario.

Non esiste una norma che tipizzi la fattispecie: è una costruzione giurisprudenziale. Tra le pronunce di riferimento la Cassazione ha individuato indici concorrenti che devono coesistere e essere valutati nel loro insieme:

Questi indici vanno accertati in concreto. Non è sufficiente elencarli sulla carta: occorre dimostrare che il gruppo opera, di fatto, come un'unica impresa.

Cosa non basta

È un punto decisivo. Il semplice collegamento societario — partecipazioni, controllo azionario, appartenenza allo stesso gruppo — non trasforma la capogruppo in datore di lavoro.

Allo stesso modo, l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. è un fenomeno lecito e fisiologico dei gruppi: da solo non fonda l'unicità del rapporto di lavoro. La norma disciplina la responsabilità della holding verso soci e creditori della controllata per abuso di direzione, ma non identifica automaticamente il datore effettivo.

Serve qualcosa di più: la prova che la separazione formale tra le società è priva di reale autonomia sul piano organizzativo e del rapporto di lavoro.

L'onere della prova

Chi invoca l'unicità del centro di imputazione — di regola il lavoratore — deve provarla. L'onere probatorio grava su chi chiede di superare la veste formale del datore. Non si presume: si dimostra, con elementi concreti su organizzazione, direttive e impiego effettivo del personale.

Implicazioni pratiche

Se l'accertamento va a buon fine, gli effetti sono rilevanti.

Soglie dimensionali. Il numero dei dipendenti si calcola sommando quelli di tutte le società ricomprese nel centro unico. Questo può fare superare la soglia dei 15 dipendenti rilevante per l'applicazione del regime reintegratorio (art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla L. 92/2012, per gli assunti fino al 6 marzo 2015; per gli assunti dopo tale data si applica il regime delle tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015). Passare la soglia significa cambiare la disciplina applicabile al licenziamento illegittimo.

Responsabilità solidale. Riconosciuto il datore plurimo, le società rispondono in solido dei crediti di lavoro. Il fondamento è l'obbligazione solidale passiva (art. 1292 c.c.): il lavoratore può chiedere l'intero a ciascuna società, salvo il regresso interno tra le stesse. È una tutela sostanziale, non solo formale: amplia la platea dei patrimoni aggredibili.

Cosa fare in concreto

Per il lavoratore:

  1. Conserva ordini di servizio, e-mail, buste paga e documenti che mostrino da chi ricevi le direttive e per quali società lavori.
  2. Ricostruisci l'organizzazione del gruppo: chi decide su assunzioni, ferie, trasferimenti e retribuzione.
  3. Valuta con un legale se gli indici del centro unico ricorrono, prima di agire in giudizio.

Per l'impresa:

  1. Verifica che le controllate abbiano reale autonomia organizzativa: contratti, poteri di firma e gestione del personale distinti.
  2. Evita l'impiego promiscuo dei dipendenti tra società senza titolo contrattuale adeguato (distacco, comando, appalto genuino).
  3. Mappa il rischio dimensionale: la sommatoria dei dipendenti può cambiare il regime del licenziamento.

La qualificazione del datore effettivo si gioca sui fatti, non sull'organigramma. Consigliamo, in caso di dubbio, una verifica preventiva della struttura del gruppo.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.