Reati e intelligenza artificiale: cosa prevede il disegno di legge italiano
Il dibattito legislativo italiano sull'intelligenza artificiale procede verso l'introduzione di nuove ipotesi di reato legate alla manipolazione dei sistemi IA e all'omissione del controllo umano. Prima di parlare di norme in vigore occorre chiarire lo stato dell'iter: allo stato attuale si tratta di previsioni contenute in un disegno di legge, non ancora di diritto penale consolidato. Ecco cosa sapere e come prepararsi.
Premessa: attenzione allo stato dell'iter
È necessaria una precisazione preliminare, perché su questo tema circolano informazioni imprecise. Alla data di redazione di questo contributo non risulta vigente nel codice penale un art. 437-bis c.p. che introduca uno specifico reato di "alterazione dei sistemi di intelligenza artificiale" punito con la reclusione fino a dieci anni.
Le misure in discussione derivano dall'iter parlamentare sul disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, collegato all'adeguamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act). Finché il testo non è approvato in via definitiva, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore, ogni riferimento a numerazione dell'articolo, collocazione sistematica e misura esatta della pena va trattato come previsione in fieri, non come norma applicabile.
Consigliamo pertanto di verificare sempre gli estremi puntuali (numero e anno della legge, articolo modificativo del codice penale, data di entrata in vigore) prima di assumere decisioni basate sull'esistenza certa della fattispecie.
Inquadramento normativo
Il quadro di riferimento sovranazionale è già operativo: l'AI Act (Reg. UE 2024/1689) impone obblighi crescenti in funzione del livello di rischio dei sistemi. Per i sistemi "ad alto rischio" il Regolamento richiede, tra l'altro, misure di sorveglianza umana (*human oversight*), tracciabilità e conservazione dei log, gestione documentata del rischio.
Sul piano penale interno, il disegno di legge nazionale muove nella direzione di sanzionare condotte quali la manipolazione dolosa dei sistemi e la disattivazione o elusione dei presìdi di controllo umano, con aggravamenti quando ne derivi pericolo per la vita, l'incolumità pubblica o la sicurezza nazionale. La logica sistematica richiama i delitti contro l'incolumità pubblica (Titolo VI, Libro II del codice penale), tra cui l'art. 437 c.p. sulla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni. È un'analogia strutturale utile per comprendere l'impianto, ma non equivale ad affermare l'esistenza già consolidata di una specifica fattispecie.
Implicazioni pratiche
Se l'impianto sanzionatorio sarà confermato, il baricentro della responsabilità si sposterà su sviluppatori, utilizzatori professionali di sistemi ad alto rischio, medici, ingegneri e tecnici informatici. Il nodo interpretativo più delicato sarà il confine tra dolo e colpa.
Una cosa è alterare intenzionalmente un sistema o disattivare consapevolmente i controlli; altra è un errore di configurazione, un difetto di manutenzione o una supervisione insufficiente. La qualificazione soggettiva della condotta inciderà in modo determinante sulla configurabilità del reato e sulla misura della pena.
Secondo tema critico è la ripartizione delle responsabilità lungo la catena: chi progetta, chi addestra, chi immette sul mercato, chi utilizza in concreto. In assenza di una chiara allocazione contrattuale e documentale dei ruoli, il rischio è che la responsabilità venga ricostruita ex post in modo penalizzante per l'anello più visibile.
Da qui il rilievo, anche difensivo, della documentazione. Registri di manutenzione, verbali di collaudo, log di sistema, tracciamento degli interventi umani e delle decisioni automatizzate diventano elementi probatori centrali: possono dimostrare la diligenza adottata oppure, all'opposto, l'omissione dei controlli dovuti. La qualità e l'integrità di questi archivi tenderà a fare la differenza in sede di accertamento.
Cosa fare in concreto
- Verificate lo stato normativo prima di ogni decisione: accertate se e quando il disegno di legge sia divenuto legge, con quali estremi e quale testo definitivo.
- Mappate i sistemi IA in uso o in sviluppo classificandoli per livello di rischio secondo i criteri dell'AI Act, con priorità ai sistemi ad alto rischio.
- Formalizzate la sorveglianza umana: definite per iscritto chi controlla cosa, con quali poteri di intervento e con quali soglie di allerta.
- Strutturate la conservazione dei log e della documentazione tecnica in modo integro, datato e non alterabile, per garantirne il valore probatorio.
- Chiarite in sede contrattuale la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra fornitori, integratori e utilizzatori professionali.
Una nota di metodo
Le considerazioni interpretative qui esposte restano al condizionale: mancando testo definitivo e giurisprudenza, ogni valutazione su dolo, colpa e catene di responsabilità potrà essere confermata solo alla luce della norma effettivamente approvata e delle prime applicazioni.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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