Terzo Settore

Nuovo presidente IID: cosa cambia per la trasparenza degli enti del Terzo Settore

L'Istituto Italiano della Donazione ha un nuovo presidente, Marco Rasconi. L'IID è l'ente che certifica la trasparenza gestionale delle organizzazioni non profit. Il cambio di vertice è l'occasione per chiarire un punto spesso confuso: quali obblighi di trasparenza derivano dalla legge e quali, invece, dalla scelta volontaria di aderire a standard reputazionali privati.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

L'Istituto Italiano della Donazione (IID) ha eletto Marco Rasconi come nuovo presidente, succedendo ad Alberto Fontana. L'IID è un'associazione privata che promuove la trasparenza e la credibilità del non profit italiano, in particolare attraverso il proprio marchio di attestazione, riconosciuto agli enti che rispettano parametri di rendicontazione e governance.

È utile ricordare, per evitare equivoci frequenti, che l'IID non è un'autorità pubblica e la sua certificazione non è un obbligo di legge. Si tratta di un attestato reputazionale, distinto dagli adempimenti imposti dal Codice del Terzo Settore.

Inquadramento normativo

Gli obblighi di trasparenza degli enti del Terzo Settore (ETS) discendono dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS). I riferimenti principali sono i seguenti.

La distinzione tra art. 7 (disciplina sostanziale della raccolta) e art. 87, comma 6 (obbligo di rendicontazione puntuale di ogni raccolta occasionale) è spesso trascurata, ma rileva in sede di controllo.

Implicazioni pratiche

La trasparenza dell'ente del Terzo Settore corre su due binari.

Il primo è quello degli obblighi di legge: bilancio di esercizio, bilancio sociale sopra soglia, pubblicazione dei compensi, rendicontazione delle raccolte fondi. Sono adempimenti non negoziabili, il cui mancato rispetto espone a rilievi in sede di controllo del RUNTS e, nei casi più gravi, alla cancellazione dal Registro.

Il secondo è quello reputazionale e volontario, di cui l'attestazione IID è l'esempio più noto. Aderire a uno standard privato non aggiunge obblighi normativi, ma produce effetti concreti sul piano della credibilità verso donatori, aziende partner ed enti erogatori.

Su questo secondo binario merita attenzione il rapporto con l'accesso ai bandi pubblici e privati. La certificazione IID non ha, di per sé, valore probatorio in senso stretto: non sostituisce le dichiarazioni e la documentazione richiesta dagli avvisi. Tuttavia molti bandi valorizzano, nei criteri di valutazione, la presenza di attestazioni terze indipendenti sulla trasparenza gestionale. In quel contesto il marchio può tradursi in un punteggio premiale o in un requisito di preferenza. Va quindi letto come elemento reputazionale spendibile, non come titolo abilitante.

Il cambio di vertice all'IID non modifica il quadro degli obblighi di legge. Può però incidere sulle linee guida e sui criteri di attestazione dell'Istituto: gli enti aderenti hanno interesse a monitorare eventuali aggiornamenti degli standard.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la soglia dei ricavi. Se l'ente supera 100.000 euro, pubblicare sul sito i compensi ex art. 14, comma 2, CTS; se supera 1 milione, redigere e depositare il bilancio sociale ex art. 14, comma 1.
  2. Controllare il deposito al RUNTS. Accertarsi che il bilancio di esercizio sia redatto secondo la modulistica ministeriale e depositato nei termini.
  3. Rendicontare ogni raccolta fondi occasionale con rendiconto specifico e relazione illustrativa, come richiesto dall'art. 87, comma 6, CTS.
  4. Valutare l'adesione a standard reputazionali come quello IID solo dopo aver messo in ordine gli obblighi di legge, verificando i criteri di attestazione aggiornati.
  5. Prima di partecipare a un bando, leggere i criteri di valutazione per capire se e come un'attestazione di trasparenza sia premiante, senza darla per equivalente ai requisiti documentali richiesti.

Si segnala che la data esatta dell'elezione è da confermare presso la fonte istituzionale.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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