Lavoro

Imposta sostitutiva 5% su premi di produttività e aumenti da rinnovo contrattuale

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate avrebbe ampliato il perimetro dell'imposta sostitutiva al 5% applicabile ai premi di produttività e ad alcune voci legate ai rinnovi contrattuali. Il tema interessa lavoratori dipendenti e sostituti d'imposta. Ricostruiamo la base normativa certa, distinguendo ciò che è consolidato da ciò che resta da verificare alla fonte.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

# Imposta sostitutiva 5% su premi di produttività e aumenti da rinnovo contrattuale

Premessa metodologica

La notizia diffusa dalla stampa specializzata fa riferimento a una circolare dell'Agenzia delle Entrate (indicata come "circolare 3/E") che avrebbe ampliato il perimetro applicativo dell'imposta sostitutiva al 5% sui redditi da lavoro dipendente.

Di tale circolare, alla data di redazione, non disponiamo di estremi completi e verificati (anno e numero confermati, testo integrale). Trattiamo quindi l'affermazione sull'estensione del perimetro come notizia non confermata. Lo studio aggiornerà il presente contributo a verifica avvenuta. Per offrire comunque un quadro utile, partiamo dalla base normativa primaria, che è certa e citabile.

Inquadramento normativo: la detassazione dei premi di produttività

Il regime sostitutivo agevolato dei premi di risultato non nasce con le circolari annuali, ma con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, commi 182-189. È questa la cornice strutturale della detassazione dei premi di produttività.

In sintesi, la norma prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali su premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, misurabili e verificabili, nonché su somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le leggi di bilancio successive sono intervenute, anno per anno, modificando l'aliquota (storicamente ridotta dall'ordinario 10% al 5% per determinate annualità) e i parametri quantitativi. Per questo è essenziale distinguere il regime-base, stabile, dagli aggiustamenti annuali, variabili.

Valori di riferimento storici (da confermare per l'anno d'imposta)

A titolo di cornice, e con esplicita riserva di verifica per l'annualità d'imposta concretamente rilevante, i parametri storicamente vigenti sono:

Questi valori vanno verificati alla fonte per l'anno d'imposta di interesse: sono indicati qui come riferimento orientativo, non come dato definitivo.

Il punto critico: premi variabili e aumenti da rinnovo

Il cuore della questione è concettuale. L'agevolazione è costruita per i premi variabili, condizionati a incrementi misurabili. Gli aumenti strutturali da rinnovo contrattuale sono per natura diversi: sono incrementi stabili della retribuzione fissa, non legati a un risultato verificabile.

Un'eventuale estensione del perimetro a voci collegate ai rinnovi cambierebbe l'equilibrio tradizionale del regime. Proprio per questo la qualificazione della singola voce retributiva diventa decisiva: non ogni somma erogata in occasione di un rinnovo è automaticamente agevolabile.

Requisiti soggettivi: chi può accedere

Ampliare *cosa* è agevolabile non significa allargare *chi* può accedere. I requisiti soggettivi restano autonomi: rileva il limite di reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente e la riconducibilità del premio a contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), depositata nei termini.

La verifica della platea va quindi condotta a monte, indipendentemente dall'ampiezza delle voci ammesse al beneficio.

Profilo temporale: arretrati e pluriennalità

Un aspetto di forte rilievo pratico riguarda gli arretrati. I rinnovi contrattuali producono spesso somme una tantum o competenze relative ad annualità pregresse. L'imputazione temporale incide sia sull'aliquota applicabile sia sul rispetto delle soglie.

Per i sostituti d'imposta il nodo è duplice: corretta individuazione del periodo di competenza e gestione di eventuali conguagli. Un errore in questa fase si traduce in recuperi e sanzioni.

Cosa fare in concreto

  1. Qualificate ogni voce retributiva: distinguete premi variabili agevolabili da aumenti strutturali da rinnovo, prima di applicare la sostitutiva.
  2. Verificate i requisiti soggettivi: controllate la soglia di reddito dell'anno precedente per ciascun lavoratore.
  3. Controllate il deposito del contratto: l'agevolazione presuppone contrattazione collettiva di secondo livello regolarmente depositata.
  4. Gestite con attenzione gli arretrati: definite il corretto periodo di competenza e simulate l'impatto su soglie e aliquota.
  5. Attendete la conferma della fonte: trattate l'ampliamento del perimetro come notizia da confermare e adeguate le buste paga solo a verifica completata.

È opportuno trattare ogni notizia non verificata con prudenza operativa, evitando applicazioni retroattive non sorrette dal testo definitivo del documento di prassi.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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